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217774
IDG950703364
95.07.03364 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Gatta Carlo
Previdenza in agricoltura (Contributi agricoli unificati e giurisdizione del giudice ordinario)
Nota a Cass. sez. un. civ. 4 febbraio 1994, n. 1159
Riv. dir. agr., an. 74 (1995), fasc. 1, pt. 2, pag. 66-68
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D91278; D40210
La sentenza annotata afferma la giurisdizione del giudice ordinario, dovendosi ravvisare la lesione di un diritto soggettivo al corretto esercizio del potere impositivo. La controversa oggetto della sentenza riguardava l' opposizione alla pretesa contributiva dello SCAU, che aveva determinato i contributi agricoli unificati per i lavoratori agricoli della Provincia di Lecce sulla base di un orario giornaliero maggiore di quello effettivamente praticato nella Provincia medesima. La controversia, di natura previdenziale, incide sui diritti soggettivi degli imprenditori obbligati al pagamento, e pertanto opportunamente alla giurisdizione del giudice ordinario. L' A. richiama la giurisprudenza conforme della Suprema Corte, e la dottrina sul procedimento di tutela in sede amministrativa e giurisdizionale in materia di accertamento e riscossione dei contributi agricoli unificati. Vengono anche date indicazioni sulla questione relativa ai profili di illegittimita' dei decreti ministeriali che hanno determinato le retribuzioni medie per gli operai a tempo determinato per la Provincia di Lecce con riguardo all' orario giornaliero di sei ore e quaranta minuti previsto dalla contrattazione collettiva anziche' a quello effettivo di cinque ore consuetudinarie praticato in detta Provincia in base ad una derogata consentita dalla stessa contrattazione collettiva.
art. 28 d.p.r. 27 aprile 1968, n. 488
Ist. dir. agrario - Univ. FI



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