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| IDG950703364 | |
| 95.07.03364 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| Gatta Carlo
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| Previdenza in agricoltura (Contributi agricoli unificati e
giurisdizione del giudice ordinario)
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| Nota a Cass. sez. un. civ. 4 febbraio 1994, n. 1159
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| Riv. dir. agr., an. 74 (1995), fasc. 1, pt. 2, pag. 66-68
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| D91278; D40210
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| La sentenza annotata afferma la giurisdizione del giudice ordinario,
dovendosi ravvisare la lesione di un diritto soggettivo al corretto
esercizio del potere impositivo. La controversa oggetto della
sentenza riguardava l' opposizione alla pretesa contributiva dello
SCAU, che aveva determinato i contributi agricoli unificati per i
lavoratori agricoli della Provincia di Lecce sulla base di un orario
giornaliero maggiore di quello effettivamente praticato nella
Provincia medesima. La controversia, di natura previdenziale, incide
sui diritti soggettivi degli imprenditori obbligati al pagamento, e
pertanto opportunamente alla giurisdizione del giudice ordinario. L'
A. richiama la giurisprudenza conforme della Suprema Corte, e la
dottrina sul procedimento di tutela in sede amministrativa e
giurisdizionale in materia di accertamento e riscossione dei
contributi agricoli unificati. Vengono anche date indicazioni sulla
questione relativa ai profili di illegittimita' dei decreti
ministeriali che hanno determinato le retribuzioni medie per gli
operai a tempo determinato per la Provincia di Lecce con riguardo
all' orario giornaliero di sei ore e quaranta minuti previsto dalla
contrattazione collettiva anziche' a quello effettivo di cinque ore
consuetudinarie praticato in detta Provincia in base ad una derogata
consentita dalla stessa contrattazione collettiva.
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| art. 28 d.p.r. 27 aprile 1968, n. 488
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| Ist. dir. agrario - Univ. FI
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