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217778
IDG950903368
95.09.03368 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Marandola Antonella
I limiti dell' appello incidentale del pubblico ministero nel rito abbreviato tra le Sezioni unite e la Corte costituzionale
Nota a C. Cost. 24 maggio 1994, n. 98
Cass. pen., an. 34 (1994), fasc. 10, pag. 2375-2379
(Bibliografia: a fine articolo o capitolo)
D6343
La pronuncia della Corte Costituzionale in commento e' originata dall' impostazione dottrinale e giurisprudenziale secondo cui l' accesso all' appello incidentale incontra due limiti: che la parte non abbia gia' proposto gravame avverso la sentenza e che la stessa vi sia legittimata in via ordinaria. La questione di legittimita' riguarda il combinato disposto degli artt. 443 comma 3 e 595 c.p.p. ritenuti in contrasto con gli artt. 3 e 112 Cost. nella parte in cui, secondo la prevalente giurisprudenza, avallata da ultimo dalle sezioni unite, deve escludersi che il P.M., non legittimato in via principale, possa proporre appello incidentale nel caso in cui l' imputato abbia impugnato la sentenza di condanna emessa in esito al rito abbreviato. L' impostazione dell' ordinanza di rimessione e' stata rigettata dai giudici della Consulta attraverso una ricostruzione che, secondo l' A., suscita perplessita'.
art. 3 Cost. art. 112 Cost. art. 443 c.p.p. art. 595 c.p.p.
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