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217782
IDG950903372
95.09.03372 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Grassi Aldo
Considerazioni circa il divieto di un secondo giudizio quando nei confronti dell' imputato sia gia' stata emessa, per lo stesso fatto, sentenza di non luogo a procedere, per essere il reato estinto da amnistia
Nota a Cass. sez. III pen. 18 gennaio 1994
Cass. pen., an. 34 (1994), fasc. 10, pag. 2456-2459
(Bibliografia: a fine articolo o capitolo)
D6231
Nella sentenza annotata la Cassazione ha affermato il principio che alla sentenza di non luogo a procedere non puo' attribuirsi attitudine preclusiva di nuovo giudizio ex art. 649 c.p.p., non essendo una sentenza di proscioglimento, ne' essendo irrevocabile. La Corte ha anche stabilito che le sentenze di non luogo a procedere vanno concettualmente distinte da quelle di proscioglimento, e che solo a queste ultime farebbe riferimento l' art. 649 c.p.p. L' A. svolge alcune riflessioni sulla questione, tenendo conto anche del fatto che i principi contenuti nella sentenza in commento non rispecchiano un orientamento costante della giurisprudenza di legittimita'.
art. 434 c.p.p. art. 579 c.p.p. art. 649 c.p.p.
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