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217784
IDG950903374
95.09.03374 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Carcano Domenico
Una condizione dello specifico mandato ad impugnare che la legge non richiede
Nota a Cass. sez. I pen. 26 febbraio 1993
Cass. pen., an. 34 (1994), fasc. 10, pag. 2470-2472
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D63023; D6242; D6243
Lo specifico mandato di cui all' ultima parte del comma 3 dell' art. 571 c.p.p. presuppone necessariamente che nell' imputato sia gia' sorto l' interesse ad impugnare e, quindi, che egli sia in condizione di indicare la sentenza che intende assoggettare a gravame. Si tratta, afferma l' A., di un principio del quale non si comprende il fondamento giuridico e che risulta oltretutto in contrasto con il dato letterale della norma. Attraverso richiami giurisprudenziali l' A. svolge alcune puntualizzazioni in tal senso.
art. 487 c.p.p. art. 568 c.p.p. art. 571 c.p.p.
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