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217785
IDG950903375
95.09.03375 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Triggiani Nicola
Motivazione contestuale, motivazione differita e termini per l' impugnazione
Nota a Cass. sez. I pen. 20 novembre 1992
Cass. pen., an. 34 (1994), fasc. 10, pag. 2474-2480
(Bibliografia: a fine articolo o capitolo)
D630; D622
La questione affrontata dalla Cassazione e' quella dell' individuazione del termine applicabile per proporre impugnazione avverso la sentenza dibattimentale depositata in ritardo. Confermando il prevalente orientamento, la Suprema Corte ha ritenuto che per l' applicazione del termine piu' lungo (45 giorni, ex art. 585 comma 1 lett. c c.p.p.) e' necessario che il giudice abbia ritenuto "particolarmente complessa" la motivazione ed abbia conseguentemente esplicitato, nel dispositivo letto in udienza, il termine per il deposito, che l'art. 544 comma 3 c.p.p. gli consente di fissare non oltre il novantesimo giorno da quello della pronuncia. Non e' pertanto sufficiente che la sentenza sia stata depositata dopo la scadenza del termine di cui all' art. 544 comma 2 c.p.p. Per comprendere appieno le ragioni della pronuncia, l' A. esamina brevemente le varie articolazioni della disciplina che il codice di procedura penale detta per la redazione e il deposito della sentenza, poiche' la normativa sui termini per impugnare e' strettamente correlata a tali differenti modalita' operative.
art. 544 c.p.p. art. 585 c.p.p.
Centro diretto da M. Fameli - IDG Firenze



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