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217786
IDG950903376
95.09.03376 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Diotallevi Giovanni
La Suprema Corte torna a riaffermare la necessita' della concessione edilizia per l' apertura e la coltivazione di cave
Nota a Cass. sez. III pen. 2 febbraio 1994
Cass. pen., vol. amb000, an. 34 (1994), fasc. 10, pag. 2521-2524
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D540; D13041
In contrasto con la pronuncia delle sezioni unite che aveva affermato, tra l' altro, che per l' apertura di una cava o la prosecuzione della medesima non era necessaria la concessione edilizia ex l. 47/1985, la terza sezione della Cassazione, con la sentenza annotata, ha ribadito invece la validita' dell' interpretazione c.d. urbanistica, che richiede per l' attivita' in questione l' autorizzazione ambientale prevista dalla l. 431/1985 oltreche', per fini urbanistici, la concessione del Sindaco. Secondo l' A. questa concezione non puo' essere accolta proprio in base ai principi costituzionali piu' volte citati dalla sentenza in commento.
art. 117 Cost. art. 1 sexies d.l. 27 giugno 1985, n. 312 l. 8 agosto 1985, n. 431 art. 20 l. 28 febbraio 1985, n. 47 Cass. sez. un. pen. 18 giugno 1993
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