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217788
IDG950903378
95.09.03378 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Molinari Pasquale Vincenzo
Decretazione dell' emergenza in materia di misure di prevenzione: un caso di palese incongruita'
Nota a Cass. sez. V pen. 25 ottobre 1993
Cass. pen., an. 34 (1994), fasc. 10, pag. 2539-2540
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D507
La decisione in rassegna concerne le disposizioni ormai abrogate di cui ai commi 2 e 3 dell' art. 2 l. 575/1965, nel testo sostituito dall' art. 22 comma 1 d.l. 306/1992, introdotto ex novo con le modifiche apportate dalla legge di conversione n. 356/1992, che consentivano di disporre, con rapido procedimento, l' obbligo di soggiorno "in una localita' specificamente indicata dal questore ed avente idonee caratteristiche di sicurezza" nel caso di "eccezionali esigenze di tutela sociale e tutela dell' incolumita' della persona interessata". L' A. svolge in proposito alcune osservazioni, non solo perche' di tali disposizioni persistono ancora riflessi rilevanti, ma anche perche' emerge chiaramente come dalla decretazione d' emergenza, talvolta lacunosa, affrettata e priva di coordinazione con le leggi fondamentali in tema di prevenzione, sorgono questioni non facilmente risolvibili come quella, su cui l' A. sofferma la sua attenzione, della natura del provvedimento da adottare e del procedimento da seguire.
art. 4 l. 27 dicembre 1956, n. 1423 art. 2 l. 31 maggio 1965, n. 575 art. 22 d.l. 8 giugno 1992, n. 306 l. 7 agosto 1992, n. 356 art. 636 c.p.p. 1930 art. 637 c.p.p. 1930 art. 666 c.p.p. art. 678 c.p.p.
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