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217800
IDG950903390
95.09.03390 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Dell' Anno Paolino
La decisione camerale in appello nelle ipotesi di cui all' art. 600 c.p.p.: forme del procedimento e impugnabilita' della pronuncia
Nota a Cass. sez. IV pen. 3 maggio 1993 Cass. sez. IV pen. 12 marzo 1993 Cass. sez. IV pen. 13 luglio 1993
Cass. pen., an. 34 (1994), fasc. 11, pag. 2710-2714
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D5063; D6411; D6331
Con le decisioni in rassegna la Cassazione ha ribadito, in riferimento all' art. 600 c.p.p., il principio dell' inoppugnabilita' delle pronunce adottate in camera di consiglio dal giudice d' appello in materia di omessa o disposta esecuzione delle condanne civili da parte del giudice di primo grado. Nonostante la consolidata giurisprudenza sul punto, l' A. avanza riserve sull' esattezza delle argomentazioni a sostegno di tale conclusione, che fanno lega esclusivamente sull' art. 568 n. 1 c.p.p.
art. 568 n. 1 c.p.p. art. 600 c.p.p.
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