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217801
IDG950903391
95.09.03391 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Carcano Domenico
Reati ministeriali: necessita' di una legge che chiarisca competenze e disciplina da applicare
Nota a Cass. sez. I pen. 4 marzo 1994
Cass. pen., an. 34 (1994), fasc. 11, pag. 2720-2722
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D02138; D6023
La decisione annotata conferma la soluzione interpretativa accolta dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 265/1990, secondo la quale l' art. 3 comma 2 l. 219/1989 e' da intendere nel senso che la trasmissione degli atti al Procuratore della Repubblica e' prescritta "non perche' questi provveda allo svolgimento di tutta l' attivita' conseguente alla concessa autorizzazione", bensi' perche' partecipi, esercitando le funzioni che in tale ambito gli sono riconosciute, all' attivita' di esclusiva competenza del collegio di cui all' art. 7 l. cost. 1/1989. Tale opzione interpretativa comporta che il collegio, per svolgere le proprie funzioni, assimilabili a quelle del giudice istruttore, non puo' che applicare la disciplina processuale previgente. Rilevata la scarsa chiarezza del testo normativo per quanto riguarda competenze e disciplina applicabili al procedimento per reati ministeriali, l' A. evidenzia come la soluzione accolta sia apparsa alla Cassazione normativamente obbligata, e la sollecitazione, con la decisione stessa, di un intervento legislativo chiarificatore denota che i giudici di legittimita' considerano l' ultrattivita' del codice di procedura penale del 1930 non del tutto convincente.
art. 7 l. cost. 16 gennaio 1989, n. 1 art. 9 l. cost. 16 gennaio 1989, n. 1 art. 3 l. 5 giugno 1989, n. 219 art. 51 c.p.p. 1930 art. 28 c.p.p. C. Cost. 25 maggio 1990, n. 265
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