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217802
IDG950903392
95.09.03392 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Di Palma Elizabeth Maria Teresa
Irritualita' dell' udienza di convalida e adozione di una misura di coercizione personale
Nota a Cass. sez. VI pen. 29 settembre 1993
Cass. pen., an. 34 (1994), fasc. 11, pag. 2741-2743
(Bibliografia: a fine articolo o capitolo)
D61110; D61104; D6113
La questione affrontata dalla sentenza in rassegna e' quella dell' estensione della nullita' che inficia l' ordinanza di convalida, per omesso avviso della relativa udienza al difensore di fiducia ritualmente nominato, all' ordinanza dispositiva di una misura coercitiva emessa nell' ambito della medesima udienza ai sensi dell' art. 391 comma 5 c.p.p. La Suprema Corte afferma l' autonomia dei presupposti e delle finalita' della convalida rispetto alla misura cautelare fondandola sulla considerazione che la facolta' del difensore di interloquire nell' udienza di convalida e' circoscritta alla legittimita' dell' arresto o del fermo, ma non si estende, salvo che sia espressamente consentito dal P.M. o dal giudice, all' adozione della misura cautelare, potendo l' applicazione della medesima essere promossa dal P.M. ex art. 391 c.p.p. inaudita altera parte. L' A. condivide sostanzialmente le conclusioni cui la Cassazione perviene, ma non l' iter argomentativo seguito.
art. 178 c.p.p. art. 185 c.p.p. art. 391 c.p.p.
Centro diretto da M. Fameli - IDG Firenze



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