Banche dati professionali (ex 3270)
Stampa giuridica

Documento


217803
IDG950903393
95.09.03393 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Giacca Mariuccia
In tema di rivalutazione dei gravi indizi di colpevolezza dopo il rinvio a giudizio
Nota a Cass. sez. V pen. 16 febbraio 1994
Cass. pen., an. 34 (1994), fasc. 11, pag. 2748-2753
(Bibliografia: a fine articolo o capitolo)
D6113; D61141
La sentenza della Cassazione ha respinto il ricorso proposto dall' imputato avverso l' ordinanza emessa dal Tribunale della liberta' che, adito in sede di riesame, aveva confermato l' ordinanza con la quale il GIP aveva disposto la misura della custodia cautelare in carcere a carico dell' imputato, accusato di associazione a delinquere per traffico di sostanze stupefacenti. Muovendo da un' approfondita analisi dei "gravi indizi di colpevolezza" richiesti dall' art. 273 c.p.p. come primo presupposto per l' applicazione di una misura cautelare personale, nonche' da un esame dell' art. 425 c.p.p. come modificato dall' art. 1 l. 105/1993, l' A. dimostra che il fondamento probatorio che sta alla base di un rinvio a giudizio e' piu' solido e piu' concreto di quello che viene utilizzato come presupposto per l' applicazione di una misura cautelare personale. Per questa via, l' A. giunge a concludere nel senso di una piena condivisibilita' della sentenza annotata.
art. 1 l. 8 aprile 1993, n. 105 art. 273 c.p.p. art. 309 c.p.p. art. 311 c.p.p. art. 425 c.p.p. art. 429 c.p.p. art. 449 c.p.p. art. 453 c.p.p.
Centro diretto da M. Fameli - IDG Firenze



Ritorna al menu della banca dati