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217804
IDG950903394
95.09.03394 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Molinari Pasquale Vincenzo
La reformatio in peius dei provvedimenti definitivi di applicazione di misure di prevenzione personali
Nota a Cass. sez. I pen. 19 maggio 1993
Cass. pen., an. 34 (1994), fasc. 11, pag. 2777-2780
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D507
La decisione in esame ha per la prima volta dato in sede di legittimita' un' interpretazione del testo novellato del comma 2 dell' art. 71 l. 1423/1956 in tema di revoca o modifica del provvedimento di applicazione di una misura di prevenzione personale, sostenendo l' ammissibilita', a seguito della riformulazione della norma, della modifica in peius durante l' esecuzione di una misura di prevenzione personale. L' A. svolge alcune precisazioni sull' evoluzione della giurisprudenza sia sul testo originario dell' articolo in questione, sia sul testo modificato, proprio con riguardo alla specifica questione se sia consentito l' aggravamento di una misura di prevenzione personale applicata con provvedimento definitivo. L' A. critica la sentenza, che ha fatto proprie le due requisitorie del Procuratore Generale senza alcun approfondimento e ha trascurato del tutto alcuni aspetti del "thema decidendum".
art. 7 l. 27 dicembre 1956, n. 1423 art. 11 d.l. 31 dicembre 1991, n. 419 l. 18 febbraio 1992, n. 172
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