Banche dati professionali (ex 3270)
Stampa giuridica

Documento


217805
IDG950903395
95.09.03395 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Amato Giuseppe
In tema di detenzione di droga per uso personale dopo l' abrogazione referendaria
Osservazione a Cass. sez. VI pen. 11 gennaio 1994
Cass. pen., an. 34 (1994), fasc. 11, pag. 2797-2798
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D51414
La massima della sentenza della Cassazione afferma che non costituisce reato, dopo l' abrogazione referendaria, solo la detenzione di droga per uso personale in quantita' che, pur non legata alla dose media giornaliera, non superi il fabbisogno necessario per un immediato e personale consumo da parte del detentore, avuto riguardo alle esigenze soggettive del tossicomane e ad altre circostanze del caso concreto. L' A. svolge alcune precisazioni e raffronti anche con il contrario orientamento che ritiene depenalizzato l' uso personale di stupefacenti, a prescindere dal quantitativo detenuto.
art. 73 d.p.r. 9 ottobre 1990, n. 309 art. 75 d.p.r. 9 ottobre 1990, n. 309 d.p.r. 5 giugno 1993, n. 171
Centro diretto da M. Fameli - IDG Firenze



Ritorna al menu della banca dati