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217814
IDG950903404
95.09.03404 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Lattanzi Giorgio
Sul trattamento delle persone con infezione da HIV nei casi di incompatibilita' con lo stato di detenzione
Osservazione a C. Cost. 15 luglio 1994, n. 308
Cass. pen., an. 34 (1994), fasc. 12, pag. 2897-2898
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D6430; D0411
La Corte Costituzionale, con la sentenza in rassegna, ha dichirato inammissibile la questione di legittimita' costituzionale degli artt. 212, 147 e 146 c.p., sollevata in riferimento agli artt. 3, 32 e 27 Cost. Come gia' aveva fatto in precedenti occasioni, la Corte ha sostenuto che il particolare trattamento stabilito per le persone affette da infezione da HIV che si trovano in una situazione di incompatibilita' con lo stato di detenzione mira non tanto alla salvaguardia del bene della salute del singolo condannato, quanto "alla salvaguardia della sanita' pubblica nel particolare consorzio carcerario". E' pero' assai dubbio, afferma l' A., che questa finalita' possa giustificare la normativa in questione perche', come la dottrina non ha mancato di rilevare, ai fini della tutela della salute della comunita' carceraria non ha senso distinguere persone affette da AIDS conclamato, sottratte in ogni caso al regime detentivo, e persone portatrici della infezione da HIV, che ricevono un particolare trattamento solo se si trovano in situazione di incompatibilita' con lo stato di detenzione. Altra deve essere allora, afferma l' A., la ragione che giustifica la suddetta regolamentazione speciale, quella di evitare il carcere a chi si trovi in situazione di effettiva incompatibilita'.
art. 3 Cost. art. 27 Cost. art. 32 Cost. art. 146 c.p. art. 147 c.p. art. 212 c.p.
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