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| IDG950903404 | |
| 95.09.03404 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| Lattanzi Giorgio
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| Sul trattamento delle persone con infezione da HIV nei casi di
incompatibilita' con lo stato di detenzione
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| Osservazione a C. Cost. 15 luglio 1994, n. 308
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| Cass. pen., an. 34 (1994), fasc. 12, pag. 2897-2898
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| D6430; D0411
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| La Corte Costituzionale, con la sentenza in rassegna, ha dichirato
inammissibile la questione di legittimita' costituzionale degli artt.
212, 147 e 146 c.p., sollevata in riferimento agli artt. 3, 32 e 27
Cost. Come gia' aveva fatto in precedenti occasioni, la Corte ha
sostenuto che il particolare trattamento stabilito per le persone
affette da infezione da HIV che si trovano in una situazione di
incompatibilita' con lo stato di detenzione mira non tanto alla
salvaguardia del bene della salute del singolo condannato, quanto
"alla salvaguardia della sanita' pubblica nel particolare consorzio
carcerario". E' pero' assai dubbio, afferma l' A., che questa
finalita' possa giustificare la normativa in questione perche', come
la dottrina non ha mancato di rilevare, ai fini della tutela della
salute della comunita' carceraria non ha senso distinguere persone
affette da AIDS conclamato, sottratte in ogni caso al regime
detentivo, e persone portatrici della infezione da HIV, che ricevono
un particolare trattamento solo se si trovano in situazione di
incompatibilita' con lo stato di detenzione. Altra deve essere
allora, afferma l' A., la ragione che giustifica la suddetta
regolamentazione speciale, quella di evitare il carcere a chi si
trovi in situazione di effettiva incompatibilita'.
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| art. 3 Cost.
art. 27 Cost.
art. 32 Cost.
art. 146 c.p.
art. 147 c.p.
art. 212 c.p.
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| Centro diretto da M. Fameli - IDG Firenze
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