Banche dati professionali (ex 3270)
Stampa giuridica

Documento


217817
IDG950903407
95.09.03407 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Rigo Fabrizio
Sequestro probatorio del corpo del reato e principio della motivazion
Nota a Cass. sez. un. pen. 11 febbraio 1994
Cass. pen., an. 34 (1994), fasc. 12, pag. 2913-2922
(Bibliografia: a fine articolo o capitolo)
D6114
Le sezioni unite, con la decisione in rassegna, affrontano nuovamente la questione della motivazione del sequestro probatorio del corpo del reato, intervenendo su un tema assai controverso gia' preso in esame in una sentenza del 1991, che viene oggi smentita nelle sue conclusioni. La giurisprudenza, sia di legittimita' che di merito, e' divisa sull' interpretazione dell' art. 253 c.p.p.: in alcune pronunce si e' affermata la necessita' di motivare espressamente le esigenze probatorie soddisfatte dal vincolo reale, anche quando il sequestro disciplinato dalla citata norma abbia per oggetto il corpo del reato, mentre in altre sentenze si e' sostenuto che l' obbligo della motivazione riguarda soltanto le cose pertinenti al reato. L' A. propone una ricostruzione storico-evolutiva del pensiero della giurisprudenza, che consente, a suo avviso, di comprendere come in realta' le questioni sorte con riferimento all' interpretazione dell' art. 253 c.p.p. siano strettamente connesse con quelle attinenti il sequestro di polizia giudiziaria.
art. 253 c.p.p. Cass. sez. un. pen. 18 giugno 1991
Centro diretto da M. Fameli - IDG Firenze



Ritorna al menu della banca dati