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217822
IDG950903412
95.09.03412 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Renon Paolo
Presupposti e limiti all' applicazione delle forme dell' esame incrociato nel giudizio d' appello
Nota a Cass. sez. II pen. 21 settembre 1992
Cass. pen., an. 34 (1994), fasc. 12, pag. 3017-3020
(Bibliografia: a fine articolo o capitolo)
D6345
La Cassazione torna ad affrontare, con la sentenza in epigrafe, la questione delle forme che devono presiedere all' assunzione di una prova orale a seguito di rinnovazione dell' istruzione dibattimentale in appello. Una precedente decisione, seppure di altra sezione, aveva concluso per la non applicabilita' delle regole dell' esame e del controesame condotti dalle parti. La pronuncia in esame, di contrario avviso, afferma che l' acquisizione della prova orale, anche in caso di rinnovazione dell' istruzione in appello, deve avvenire con le forme della cross examination, nel rispetto dei canoni del sistema accusatorio. L' A. rileva come al dissidio giurisprudenziale corrisponda un dettato normativo non chiaro e, attraverso un percorso argomentativo opportunamente articolato, verifica se le disposizioni in materia di esame incrociato rientrino fra quelle applicabili anche in appello, ai sensi dell' art. 598 c.p.p.
art. 598 c.p.p. art. 603 c.p.p.
Centro diretto da M. Fameli - IDG Firenze



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