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217823
IDG950903413
95.09.03413 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Colamussi Marilena
Il divieto della reformatio in peius tra vecchio e nuovo codice
Nota a Cass. sez. I pen. 5 marzo 1993
Cass. pen., an. 34 (1994), fasc. 12, pag. 3022-3028
(Bibliografia: a fine articolo o capitolo)
D6342
In tema di limiti alla cognizione del giudice d' appello, la pronuncia in commento consente di superare, alla luce dell' art. 597 comma 4 c.p.p. 1988, il problema relativo al divieto della "reformatio in peius" nel codice del 1930. L' art. 597 comma 4 c.p.p. rec, come e' dato leggere anche nella massima della sentenza annotata, un rafforzamento di tale divieto. Da un' attenta analisi di questa norma si evince infatti che il divieto in parola si riferisce al computo della pena nelle singole componenti, e non alla pena complessivamente irrogata, come durante la vigenza del codice abrogato.
art. 597 c.p.p.
Centro diretto da M. Fameli - IDG Firenze



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