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| IDG950903423 | |
| 95.09.03423 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| Liberini Nicoletta
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| L' onere di produrre documenti nel dibattimento e il principio di
acquisizione processuale
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| Nota a Trib. Milano 25 maggio 1994
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| Cass. pen., an. 34 (1994), fasc. 12, pag. 3130-3139
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| (Bibliografia: a fine articolo o capitolo)
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| D6215
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| Il Tribunale ha risolto negativamente la questione se sia consentito
produrre documenti nel corso dell' istruzione dibattimentale in un
momento successivo a quello dell' esposizione introduttiva cui, a
norma dell' art. 493 c.p.p., e' ricollegata la richiesta di
ammissione delle prove. L' A. rileva come dagli elementi risultanti
dall' ordinanza annotata non sia dato sapere in quale contesto
processuale la richiesta di acquisizione dei documenti sia stata
concretamente formulata. Nel caso in cui i documenti si riferissero a
fatti estranei al "thema probandum" inizialmente delineato dalle
parti e fossero relativi ad aspetti dell' oggetto del procedimento la
cui rilevanza, ai fini dell' accertamento della responsabilita' dell'
imputato, sia emersa solo nel corso dell' escussione dibattimentale
delle prove, dando luogo di fatto a una nuova allegazione, verrebbe
da chiedersi se il nostro ordinamento non consenta il superamento
degli sbarramenti temporali posti dal legislatore a garanzia delle
regolarita' dell' attivita' istruttoria dibattimentale.
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| art. 237 c.p.p.
art. 493 c.p.p.
art. 495 c.p.p.
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| Centro diretto da M. Fameli - IDG Firenze
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