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Documento


217833
IDG950903423
95.09.03423 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Liberini Nicoletta
L' onere di produrre documenti nel dibattimento e il principio di acquisizione processuale
Nota a Trib. Milano 25 maggio 1994
Cass. pen., an. 34 (1994), fasc. 12, pag. 3130-3139
(Bibliografia: a fine articolo o capitolo)
D6215
Il Tribunale ha risolto negativamente la questione se sia consentito produrre documenti nel corso dell' istruzione dibattimentale in un momento successivo a quello dell' esposizione introduttiva cui, a norma dell' art. 493 c.p.p., e' ricollegata la richiesta di ammissione delle prove. L' A. rileva come dagli elementi risultanti dall' ordinanza annotata non sia dato sapere in quale contesto processuale la richiesta di acquisizione dei documenti sia stata concretamente formulata. Nel caso in cui i documenti si riferissero a fatti estranei al "thema probandum" inizialmente delineato dalle parti e fossero relativi ad aspetti dell' oggetto del procedimento la cui rilevanza, ai fini dell' accertamento della responsabilita' dell' imputato, sia emersa solo nel corso dell' escussione dibattimentale delle prove, dando luogo di fatto a una nuova allegazione, verrebbe da chiedersi se il nostro ordinamento non consenta il superamento degli sbarramenti temporali posti dal legislatore a garanzia delle regolarita' dell' attivita' istruttoria dibattimentale.
art. 237 c.p.p. art. 493 c.p.p. art. 495 c.p.p.
Centro diretto da M. Fameli - IDG Firenze



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