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217849
IDG950903439
95.09.03439 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Murone Mario
Osservazioni in tema di rilevanza dell' iniziativa di parte ai fini della rinnovazione dell' istruttoria dibattimentale in appello
Nota a Cass. sez. I pen. 28 settembre 1993
Giust. pen., s. 7, an. 99 (1994), fasc. 8-9, pt. 3, pag. 473-476
D6345
La sentenza annotata viene esaminata nella parte in cui afferma che "perche' il giudice di appello possa esercitare il potere di disporre la rinnovazione dell' istruzione dibattimentale, per l' assunzione di prove da cui le parti sono decadute, e' necessario che la richiesta di prova sia formulata dalla parte nelle forme tipiche dell' art. 603 comma 1 c.p.p., e non mediante semplice istanza verbale in udienza". L' A., esaminata la questione della rinnovazione dibattimentale in appello, e analizzato l' art. 603 cit., ritiene che diversa avrebbe dovuto essere la decisione in ordine all' assunzione di una prova il cui valore dimostrativo in base agli atti si fosse imposto con evidenza, a nulla rilevando l' omessa indicazione delle prove da assumere nei motivi prodotti dalle parti ed essendo sufficiente la richiesta orale al giudice di appello, per stimolarne il correlativo potere.
art. 603 c.p.p.
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