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| IDG950903439 | |
| 95.09.03439 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| Murone Mario
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| Osservazioni in tema di rilevanza dell' iniziativa di parte ai fini
della rinnovazione dell' istruttoria dibattimentale in appello
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| Nota a Cass. sez. I pen. 28 settembre 1993
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| Giust. pen., s. 7, an. 99 (1994), fasc. 8-9, pt. 3, pag. 473-476
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| D6345
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| La sentenza annotata viene esaminata nella parte in cui afferma che
"perche' il giudice di appello possa esercitare il potere di disporre
la rinnovazione dell' istruzione dibattimentale, per l' assunzione di
prove da cui le parti sono decadute, e' necessario che la richiesta
di prova sia formulata dalla parte nelle forme tipiche dell' art. 603
comma 1 c.p.p., e non mediante semplice istanza verbale in udienza".
L' A., esaminata la questione della rinnovazione dibattimentale in
appello, e analizzato l' art. 603 cit., ritiene che diversa avrebbe
dovuto essere la decisione in ordine all' assunzione di una prova il
cui valore dimostrativo in base agli atti si fosse imposto con
evidenza, a nulla rilevando l' omessa indicazione delle prove da
assumere nei motivi prodotti dalle parti ed essendo sufficiente la
richiesta orale al giudice di appello, per stimolarne il correlativo
potere.
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| art. 603 c.p.p.
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| Centro diretto da M. Fameli - IDG Firenze
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