Banche dati professionali (ex 3270)
Stampa giuridica

Documento


217867
IDG950903457
95.09.03457 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Cremonesi Luca
Riflessioni sull' applicazione di pena dell' art. 444 c.p.p. dopo l' apertura del dibattimento
Nota a C. Cost. 30 giugno 1994
Giust. pen., s. 7, an. 100 (1995), fasc. 1, pt. 1, pag. 9-13
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D621
Viene argomentato il pieno accoglimento della sentenza annotata, che dichiara l' illegittimita' degli artt. 516 e 517 c.p.p. "nella parte in cui non prevedono la facolta' dell' imputato di richiedere al giudice del dibattimento l' applicazione di pena a norma dell' art. 444 c.p.p., relativamente al fatto diverso o al reato concorrente contestato in dibattimento, quando la nuova contestazione concerne un fatto che gia' risultava dagli atti di indagine al momento dell' esercizio dell' azione penale ovvero quando l' imputato ha tempestivamente e ritualmente proposto la richiesta di applicazione di pena in ordine alle originarie imputazioni".
art. 444 c.p.p. art. 516 c.p.p. art. 517 c.p.p. art. 520 c.p.p.
Centro diretto da M. Fameli - IDG Firenze



Ritorna al menu della banca dati