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Documento


217874
IDG950903464
95.09.03464 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Murone Mario
Note in tema di utilizzabilita' delle registrazioni private di conversazioni tra presenti
Nota a Cass. sez. II pen. 8 aprile 1994
Giust. pen., s. 7, an. 100 (1995), fasc. 2, pt. 3, pag. 67-71
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D6145; D30820
La registrazione di una conversazione telefonica eseguita da uno degli interlocutori non e' sottoposta alle limitazioni e formalita' proprie delle intercettazioni telefoniche; ne' costituisce lesione del diritto di autodeterminazione dell' interlocutore ignaro. La registrazione di tale comunicazione telefonica e' documento della stessa e puo' essere usata in giudizio come prova. L' A. analizza la normativa di cui all' art. 234 c.p.p. e riconosce la sicura natura documentale della registrazione che puo' essere utilizzata in giudizio. Eventualmente puo' essere sottoposto a perizia fonica.
art. 234 c.p.p.
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