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217887
IDG950903477
95.09.03477 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Zaffaloni Elio
Patrocinio d' ufficio e praticanti procuratori
Giust. pen., s. 7, an. 100 (1995), fasc. 4, pt. 3, pag. 255-256
D969003; D60351
Secondo la recente giurisprudenza della Cassazione penale, il praticante non puo' esercitare la difesa d' ufficio, mentre il divieto non sussisterebbe per la difesa fiduciaria. L' assunto si fonda sull' interpretazione dell' art. 29 comma 1 disp. att. c.p.p. L' A. ritiene tuttora in vigore la norma dell' art. 1 l. 406/1985 dell' ordinamento professionale, precedente all' entrata in vigore del codice di procedura penale, che consente al praticante l' esercizio in Pretura come difensore sia d' ufficio che fiduciario. In caso contrario si configurerebbe un' interpretazione contrastante con la logica e con la parita' di trattamento.
art. 1 l. 24 luglio 1985, n. 406 art. 29 comma 1 disp. att. c.p.p.
Centro diretto da M. Fameli - IDG Firenze



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