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217946
IDG951003536
95.10.03536 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
La Medica Domenico
L' omessa previsione della difesa dei patrocinatori legali innanzi alle Commissioni tributarie e motivazione della relativa ordinanza di remissione della questione di legittimita' costituzionale
Nota a ord. Comm. I grado Camerino 20 settembre 1994
Boll. trib., an. 62 (1995), fasc. 10 (30 maggio), pag. 791-794
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D217; D4041; D021430
Con l' ordinanza in nota la Commissione Tributaria di I grado di Camerino ha dichiarato non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell' art. 30 d.p.r. 636/1972, nella parte in cui non prevede la possibilita' per i patrocinatori legali di assistere e difendere i contribuenti innanzi alle Commissioni Tributarie. L' A. osserva in primo luogo che l' art. 23 comma 1 l. 87/1953, nel fissare le condizioni per la remissione degli atti alla Corte Costituzionale, prevede, fra l' altro, la necessita' che la questione sollevata sia rilevante per la definizione del giudizio; nel caso in esame, la rilevanza non e' motivata, e appare quindi probabile una dichiarazione di inammissibilita' (o di manifesta inammissibilita') per difetto di rilevanza. Peraltro, prosegue l' A., anche la questione di merito e' assai carente sotto il profilo della valutazione della non manifesta infondatezza. L' A. evidenzia inoltre come la Corte Costituzionale abbia gia' eliminato dal nostro ordinamento la figura del patrocinatore legale. Conclude sottolineando come il d.lg. 546/1992, di riforma del contenzioso tributario, abbia minuziosamente indicato i professionisti abilitati alla difesa innanzi alle Commissioni Tributarie.
art. 6 l. 7 luglio 1901, n. 283 l. 28 giugno 1928, n. 1415 art. 23 comma 1 l. 11 marzo 1953, n. 87 art. 30 d.p.r. 26 ottobre 1972, n. 636 art. 12 d.lg. 31 dicembre 1992, n. 546 art. 156 comma 3 c.p.c. 1865
Ist. dir. tributario - Univ. GE



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