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| IDG951003536 | |
| 95.10.03536 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| La Medica Domenico
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| L' omessa previsione della difesa dei patrocinatori legali innanzi
alle Commissioni tributarie e motivazione della relativa ordinanza di
remissione della questione di legittimita' costituzionale
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| Nota a ord. Comm. I grado Camerino 20 settembre 1994
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| Boll. trib., an. 62 (1995), fasc. 10 (30 maggio), pag. 791-794
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| D217; D4041; D021430
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| Con l' ordinanza in nota la Commissione Tributaria di I grado di
Camerino ha dichiarato non manifestamente infondata la questione di
legittimita' costituzionale dell' art. 30 d.p.r. 636/1972, nella
parte in cui non prevede la possibilita' per i patrocinatori legali
di assistere e difendere i contribuenti innanzi alle Commissioni
Tributarie. L' A. osserva in primo luogo che l' art. 23 comma 1 l.
87/1953, nel fissare le condizioni per la remissione degli atti alla
Corte Costituzionale, prevede, fra l' altro, la necessita' che la
questione sollevata sia rilevante per la definizione del giudizio;
nel caso in esame, la rilevanza non e' motivata, e appare quindi
probabile una dichiarazione di inammissibilita' (o di manifesta
inammissibilita') per difetto di rilevanza. Peraltro, prosegue l' A.,
anche la questione di merito e' assai carente sotto il profilo della
valutazione della non manifesta infondatezza. L' A. evidenzia inoltre
come la Corte Costituzionale abbia gia' eliminato dal nostro
ordinamento la figura del patrocinatore legale. Conclude
sottolineando come il d.lg. 546/1992, di riforma del contenzioso
tributario, abbia minuziosamente indicato i professionisti abilitati
alla difesa innanzi alle Commissioni Tributarie.
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| art. 6 l. 7 luglio 1901, n. 283
l. 28 giugno 1928, n. 1415
art. 23 comma 1 l. 11 marzo 1953, n. 87
art. 30 d.p.r. 26 ottobre 1972, n. 636
art. 12 d.lg. 31 dicembre 1992, n. 546
art. 156 comma 3 c.p.c. 1865
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| Ist. dir. tributario - Univ. GE
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