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217970
IDG951003560
95.10.03560 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Longari Carlo
In tema di omessa istituzione dei registri indicati nell' art. 1, comma 6, L. n. 516/1982
Nota a Cass. sez. III pen. 24 gennaio 1995, n. 1990
Rass. trib., an. 38 (1995), fasc. 4, pag. 766-768
(Bibliografia: a fine articolo o capitolo)
D2191
Secondo quanto affermato dalla Corte di Cassazione con la sentenza in nota, l' omessa istituzione del registro degli acquisti e del registro delle fatture integra per se' stessa la contravvenzione di cui all' art. 1 comma 6 l. 516/1982, in quanto il bene protetto nella fattispecie non e' quello del corretto prelievo fiscale bensi' quello prodromico della trasparenza e dell' agevole controllabilita' fiscale dell' attivita' economica dei contribuenti. L' A. ripercorre sinteticamente l' iter argomentativo sviluppato dai giudici, ed esamina il significato dell' art. 1 comma 6 l. 516/1982. Indica quindi i motivi per cui la pronuncia appare condivisibile.
art. 14 d.p.r. 29 settembre 1973, n. 600 art. 1 comma 6 l. 7 agosto 1982, n. 516 art. 49 comma 2 c.p.
Ist. dir. tributario - Univ. GE



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