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217981
IDG951003571
95.10.03571 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
La Medica Domenico
Necessita' della notifica dell' atto di pignoramento al debitore esecutato, nel procedimento di riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato
Nota a C. Cost. 3 marzo 1994, n. 68
Riv. dir. fin., an. 54 (1995), fasc. 1, pt. 2, pag. 24-29
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D2182
Con la sentenza in rassegna la Corte Costituzionale ha dichiarato l' illegittimita' dell' art. 6 comma 4 r.d. 639/1910 (t.u. delle disposizioni di legge sulla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato), "nella parte in cui dispone che, nel caso di impossibilita' della consegna di copia dell' atto di pignoramento al debitore o a un suo rappresentante ovvero di domicilio del debitore in altro comune, tale copia anziche' essere notificata al medesimo debitore sia rimessa in copia, per conto del debitore, al Sindaco del comune in cui e' stato effettuato il pignoramento". L' A., dopo aver richiamato la dottrina e la giurisprudenza sulla materia, osserva preliminarmente come con questa pronuncia la Consulta si allontani dal precedente orientamento giurisprudenziale. Esprime quindi adesione alla soluzione accolta dai giudici costituzionali, e auspica che la sentenza offra l' occasione per rimeditare sull' intera materia e giungere all' accoglimento di altre eccezioni sollevate nei confronti di norme che, in nome del prevalente interesse pubblico, pongono insopportabili limiti ai diritti dei privati.
art. 6 comma 4 r.d. 14 aprile 1910, n. 639 art. 2 d.p.r. 28 gennaio 1988, n. 43
Ist. dir. tributario - Univ. GE



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