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| IDG951003571 | |
| 95.10.03571 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| La Medica Domenico
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| Necessita' della notifica dell' atto di pignoramento al debitore
esecutato, nel procedimento di riscossione delle entrate patrimoniali
dello Stato
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| Nota a C. Cost. 3 marzo 1994, n. 68
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| Riv. dir. fin., an. 54 (1995), fasc. 1, pt. 2, pag. 24-29
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| D2182
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| Con la sentenza in rassegna la Corte Costituzionale ha dichiarato l'
illegittimita' dell' art. 6 comma 4 r.d. 639/1910 (t.u. delle
disposizioni di legge sulla riscossione delle entrate patrimoniali
dello Stato), "nella parte in cui dispone che, nel caso di
impossibilita' della consegna di copia dell' atto di pignoramento al
debitore o a un suo rappresentante ovvero di domicilio del debitore
in altro comune, tale copia anziche' essere notificata al medesimo
debitore sia rimessa in copia, per conto del debitore, al Sindaco del
comune in cui e' stato effettuato il pignoramento". L' A., dopo aver
richiamato la dottrina e la giurisprudenza sulla materia, osserva
preliminarmente come con questa pronuncia la Consulta si allontani
dal precedente orientamento giurisprudenziale. Esprime quindi
adesione alla soluzione accolta dai giudici costituzionali, e auspica
che la sentenza offra l' occasione per rimeditare sull' intera
materia e giungere all' accoglimento di altre eccezioni sollevate nei
confronti di norme che, in nome del prevalente interesse pubblico,
pongono insopportabili limiti ai diritti dei privati.
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| art. 6 comma 4 r.d. 14 aprile 1910, n. 639
art. 2 d.p.r. 28 gennaio 1988, n. 43
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| Ist. dir. tributario - Univ. GE
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