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218082
IDG951203672
95.12.03672 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Iannotta Raffaele
Osservazione a C. Cost. 16 giugno 1993, n. 283
Foro amm., an. 70 (1994), fasc. 11-12, pt. 1, pag. 2690-2692
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D13101
Con la sentenza in epigrafe la Corte Costituzionale ha dichiarato illegittimo l' art. 5 bis d.l. 333/1992, convertito nella l. 359/1992 (Misure urgenti per il risanamento della finanza pubblica), nella parte in cui non prevede in favore dei soggetti gia' espropriati al momento dell' entrata in vigore della legge stessa, e nei confronti dei quali la indennita' di espropriazione non sia ancora divenuta incontestabile, il diritto di accettare l' indennita' di cui al primo comma stesso articolo con esclusione della riduzione del 40%. L' A. pone in risalto, servendosi anche di numerosi richiami dottrinali, gli aspetti di maggior rilievo della pronuncia, con particolare riguardo al riferimento al valore venale del bene espropriato, cui deve essere riferita l' indennita'.
art. 5 bis d.l. 11 luglio 1992, n. 333 l. 8 agosto 1992, n. 359
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