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218084
IDG951203674
95.12.03674 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Terracciano Gennaro
Sul termine per la proposizione del regolamento di competenza
Nota a Cons. Stato sez. V 17 dicembre 1994, n. 1310
Foro amm., an. 70 (1994), fasc. 11-12, pt. 1, pag. 2799-2800
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D153; D4022; D4024; D155
La sentenza in nota afferma che, ai sensi dell' art. 31 comma 2 l. 1034/1971, l' istanza per il regolamento di competenza deve essere proposta, a pena di decadenza, entro 20 giorni dalla data di costituzione in giudizio della parte che lo propone; pertanto, in caso di costituzione tardiva, essa deve essere proposta al massimo entro 40 giorni dal termine fissato per il deposito del ricorso. L' A. osserva che la pronuncia riafferma principi ormai consolidati in giurisprudenza, e svolge qualche considerazione in merito ai criteri di computo dei termini per la proposizione del regolamento di competenza. In particolare, si sofferma sul modo in cui va inteso il termine di cui all' art. 31 comma 2 cit.
art. 22 l. 6 dicembre 1971, n. 1034 art. 31 l. 6 dicembre 1971, n. 1034
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