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218091
IDG951203681
95.12.03681 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Iannotta Raffele
Osservazione a C. Cost. 24 giugno 1993, n. 288
Foro amm., an. 71 (1995), fasc. 1, pt. 1, pag. 13-14
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D14230; D5010; D5011
La sentenza in rassegna dichiara infondata la questione di legittimita' costituzionale dell' art. 15 comma 1 lett. b) e comma 4 bis l. 55/1990 (come modificato all' art. 1 l. 16/1992); a giudizio della Consulta, l' equiparazione "quoad poenam" fra delitti consumati e tentati, ai fini della sospensione dalla carica elettiva, non disattende il principio di eguaglianza. Nel commento si evidenziano le finalita' dell' equiparazione predetta ai fini della sospensione dalla carica elettiva, finalita' collegate alle esigenze di salvaguardia della liberta' di determinazione degli organi amministrativi locali.
art. 15 comma 1 lett. b l. 19 marzo 1990, n. 55 art. 15 comma 4 bis l. 19 marzo 1990, n. 55 l. 18 gennaio 1992, n. 16
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