| Si tratta di una nota alla decisione in epigrafe. Il giudice, sulla
base di un' argomentazione fondata principalmente sulla natura
politica del provvedimento impugnato, aveva dichiarato inammissibile
il ricorso proposto da un Comune contro l' atto con il quale il
direttore generale del demanio aveva respinto l' istanza di
sospensione della procedura di esecuzione coattiva e aveva disposto
l' immediato pagamento di un debito gia' accertato in sede di
giudizio civile. Vengono anzitutto analizzate due possibili soluzioni
(maggiormente plausibili rispetto a quella dell' atto politico) che
il TAR, anche sulla scia di alcune affermazioni contenute nella
sentenza, avrebbe potuto adottare: considerare l' attivita' di
riscossione totalmente vincolata; viceversa, riportare la medesima
entro l' ambito di un rapporto obbligatorio integralmente qualificato
da principi e schemi del diritto privato. In entrambe le ipotesi l'
esito finale della vicenda non sarebbe mutato: sia nella prima che
nella seconda, infatti, la pretesa del Comune a dilazioni o
sospensioni del pagamento avrebbe potuto rilevare solo in via di mero
fatto e, di conseguenza, sarebbe stata egualmente insuscettibile di
tutela giurisdizionale. Esposte le ragioni piu' specifiche che
impediscono comunque di ritenere sussistente nel caso di specie un
atto politico, si passa alla parte piu' propriamente ricostruttiva.
Qui l' attivita' di riscossione viene configurata come discrezionale,
per cio' che concerne modalita' e tempi con cui il credito va
riscosso (vincolata sul "se" e sul "quanto"). Non libera, quindi,
come risultava nella prospettazione del TAR, ma delimitata dal (ed
obbligata a perseguire il) fine che presidia alla gestione delle
risorse proprie di ciascuna amministrazione e che consiste nell'
utilizzare nel modo migliore possibile tali risorse e nell' evitare
al massimo aggravi di spesa per le pubbliche finanze e, quindi, per
la collettivita'. Altro aspetto, ancor piu' generale, che funge da
ulteriore limite e' l' esigenza di funzionalita' complessiva dell'
amministrazione, la quale trova garanzia nell' art. 97 Cost. e, ove
vi sia contrasto (ma non e' questo il caso della fattispecie in
esame), prevale sull' altra relativa al buon andamento e all'
efficienza del singolo soggetto pubblico. Detta esigenza sarebbe
compromessa, ove un Comune fosse messo nella condizione di non potere
svolgere i propri compiti istituzionali e di non potere realizzare
concretamente gli interessi pubblici assai rilevanti (alcuni anche di
rango costituzionale) di cui e' portatore ed in rapporto ad essa
(tenendo conto delle implicazioni appena accennate) andava percio'
valutata l' opportunita' dell' esazione totale e immediata di un
debito cosi' consistente, come quello che veniva in considerazione.
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