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218097
IDG951203687
95.12.03687 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Maviglia Carlo
La "liberta'" dell' amministrazione nell' attivita' di riscossione coattiva dei crediti fra esercizio di facolta' privatistica, scelta politica, valutazione discrezionale
Nota a TAR TO sez. I 21 aprile 1993, n. 287
Foro amm., an. 71 (1995), fasc. 1, pt. 1, pag. 132-143
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D12; D15
Si tratta di una nota alla decisione in epigrafe. Il giudice, sulla base di un' argomentazione fondata principalmente sulla natura politica del provvedimento impugnato, aveva dichiarato inammissibile il ricorso proposto da un Comune contro l' atto con il quale il direttore generale del demanio aveva respinto l' istanza di sospensione della procedura di esecuzione coattiva e aveva disposto l' immediato pagamento di un debito gia' accertato in sede di giudizio civile. Vengono anzitutto analizzate due possibili soluzioni (maggiormente plausibili rispetto a quella dell' atto politico) che il TAR, anche sulla scia di alcune affermazioni contenute nella sentenza, avrebbe potuto adottare: considerare l' attivita' di riscossione totalmente vincolata; viceversa, riportare la medesima entro l' ambito di un rapporto obbligatorio integralmente qualificato da principi e schemi del diritto privato. In entrambe le ipotesi l' esito finale della vicenda non sarebbe mutato: sia nella prima che nella seconda, infatti, la pretesa del Comune a dilazioni o sospensioni del pagamento avrebbe potuto rilevare solo in via di mero fatto e, di conseguenza, sarebbe stata egualmente insuscettibile di tutela giurisdizionale. Esposte le ragioni piu' specifiche che impediscono comunque di ritenere sussistente nel caso di specie un atto politico, si passa alla parte piu' propriamente ricostruttiva. Qui l' attivita' di riscossione viene configurata come discrezionale, per cio' che concerne modalita' e tempi con cui il credito va riscosso (vincolata sul "se" e sul "quanto"). Non libera, quindi, come risultava nella prospettazione del TAR, ma delimitata dal (ed obbligata a perseguire il) fine che presidia alla gestione delle risorse proprie di ciascuna amministrazione e che consiste nell' utilizzare nel modo migliore possibile tali risorse e nell' evitare al massimo aggravi di spesa per le pubbliche finanze e, quindi, per la collettivita'. Altro aspetto, ancor piu' generale, che funge da ulteriore limite e' l' esigenza di funzionalita' complessiva dell' amministrazione, la quale trova garanzia nell' art. 97 Cost. e, ove vi sia contrasto (ma non e' questo il caso della fattispecie in esame), prevale sull' altra relativa al buon andamento e all' efficienza del singolo soggetto pubblico. Detta esigenza sarebbe compromessa, ove un Comune fosse messo nella condizione di non potere svolgere i propri compiti istituzionali e di non potere realizzare concretamente gli interessi pubblici assai rilevanti (alcuni anche di rango costituzionale) di cui e' portatore ed in rapporto ad essa (tenendo conto delle implicazioni appena accennate) andava percio' valutata l' opportunita' dell' esazione totale e immediata di un debito cosi' consistente, come quello che veniva in considerazione.
art. 113 Cost. art. 31 r.d. 17 agosto 1907, n. 642
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