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Documento


218106
IDG951203696
95.12.03696 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Iannotta Raffaele
Osservazione a Cass. sez. un. pen. 12 febbraio 1993
Foro amm., vol. amb000, an. 71 (1995), fasc. 2, pt. 1, pag. 312
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D18801
Secondo la massima della sentenza in nota "gli scarichi di acque reflue in corsi d' acqua sono sottoposti alla normativa concernente i limiti di accettabilita' dei reflui (tab. A e C l. 10 maggio 1976, n. 319), e' ininfluente il fatto che gli scarichi provengano da insediamenti civili, nel cui ambito sono comprese le imprese agricole. I titolari degli scarichi sono tenuti, oltre a munirsi di autorizzazione prima dell' attivazione dello scarico, ad osservare i limiti di accettabilita' fissati dalla legge suindicata, nei tempi e nei modi definiti dalla normativa regionale". Nel suo breve commento, l' A. critica fortemente la decisione della Suprema Corte.
l. 10 maggio 1976, n. 319
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