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218183
IDG951203773
95.12.03773 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
de Petris Daria
L' autonomia comunale in materia urbanistica di fronte agli "interessi differenziati" di attribuzione regionale
Nota a C. Cost. 24 febbraio 1994, n. 61 C. Cost. 10 marzo 1994, n. 79
Regioni, vol. amb000, an. 23 (1995), fasc. 1, pag. 164-168
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D1823; D1421; D1423; D1825
Le sentenze in epigrafe affrontano diverse questioni relative ai caratteri dell' autonomia comunale in riferimento alla definizione delle attribuzioni dei Comuni in materia urbanistica di fronte a poteri regionali riguardanti interessi settoriali di rilevanza, appunto, regionale. La Corte ha riaffermato la centralita' della posizione del Comune nell' attivita' di programmazione e di governo del proprio territorio e l' inderogabilita' dei meccanismi procedimentali che comportano un intervento decisionale del Comune. Piu' in particolare, con la prima sentenza la Consulta ha dichiarato l' illegittimita' costituzionale dell' art. 13 comma 2 della legge regionale del Piemonte riapprovata il 6 luglio 1993, che assegnava ai vincoli e alle destinazioni d' uso fissati dalla Regione ai fini di tutela delle acque l' effetto di variante automatica agli strumenti urbanistici locali. La sentenza n. 79/1994 ha invece dichiarato infondata la questione di legittimita' costituzionale dell' art. 24 comma 3 l.r. Veneto n. 61/1985, in quanto tale legge, correttamente interpretata, mantiene fermo il potere del Comune di conferire o meno valenza urbanistica alla destinazione regionale di settore. L' A. richiamata la precedente giurisprudenza della stessa Corte Costituzionale, approfondisce il tema dei rapporti tra attribuzioni comunali e regionali in materia di programmazione urbanistica e di assetto territoriale.
art. 24 comma 3 l.r. VE 27 giugno 1985, n. 61 art. 13 comma 2 l.r. PI 6 luglio 1993
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