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218187
IDG951203777
95.12.03777 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
L.A.M.
Nota a C. Cost. 31 marzo 1994, n. 111
Regioni, an. 23 (1995), fasc. 1, pag. 193-195
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D14322; D0431
Con la sentenza annotata la Corte Costituzionale ha dichiarato l' illegittimita' dell' art. 2 comma 3 l. 154/1981 (recante norme in materia di ineleggibilita' ed incompatibilita'), nella parte in cui non prevede che la causa di ineleggibilita' a consigliere regionale del dipendente regionale cessi anche con il collocamento in aspettativa. La Corte ha ritenuto che il diritto alla conservazione del posto di lavoro per chi e' chiamato alle funzioni pubbliche elettive sarebbe contraddetto e vanificato dall' obbligo della rinuncia al posto quale condizione di eleggibilita' di un pubblico dipendente. L' A. richiama la dottrina sulla materia e pone la pronuncia a confronto con precedenti interventi della stessa Corte.
art. 2 comma 3 l. 23 aprile 1981, n. 154
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