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218205
IDG951203795
95.12.03795 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Marazzita Giuseppe
Irragionevole o inopportuna?
Nota a C. Cost. 21 febbraio 1994, n. 70
Riv. amm. Rep. it., an. 146 (1995), fasc. 2-3, pt. 3, pag. 274-280
(Bibliografia: a fine articolo o capitolo)
D644; D503
La sentenza in rassegna ha ad oggetto la legittimita' costituzionale dell' art. 146 comma 1 n. 3 c.p. (aggiunto dall' art. 2 d.l. 139/1993, convertito nella l. 222/1993), che prevede il rinvio obbligatorio dell' esecuzione della pena se questa deve aver luogo nei confronti di persona affetta da infezione da HIV, nei casi di incompatibilita' con lo stato di detenzione. L' A. ricostruisce approfonditamente il ragionamento sviluppato dalla Consulta per giungere alla dichiarazione di infondatezza della questione, soffermandosi in particolare sulla discutibile ricostruzione operata dalla Corte del concetto di eccesso di potere legislativo. Esamina quindi due aspetti di dubbia legittimita', individuati dal giudice remittente: la scarsa attenzione riservata dal legislatore alle esigenze di tutela della collettivita'; la irragionevolezza del "privilegio" attribuito ai malati affetti da HIV. Lamenta che la Corte Costituzionale non abbia prestato adeguata attenzione a questi profili.
art. 2 d.l. 14 maggio 1993, n. 139 l. 14 luglio 1993, n. 222
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