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| IDG951503828 | |
| 95.15.03828 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| Valcavi Giovanni
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| A proposito della teoria dei crediti di valore, della rivalutazione e
degli interessi monetari nel risarcimento del danno
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| Nota a Cass. sez. un. civ. 17 febbraio 1995, n. 1712
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| Foro it., an. 120 (1995), fasc. 5, pt. 1, pag. 1473-1480
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| D3053; D30703
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| L' esame critico della sentenza in epigrafe consente all' A. di
affermare che essa, unitamente alla sentenza n. 7943/1995,
rappresenta il punto di massima crisi e contraddizione della teoria
dei crediti di valore, con particolare riguardo al risarcimento del
danno. Ripercorse le tappe piu' significative attraverso le quali
questa crisi si e' evidenziata, l' A. sostiene che si debba avere il
coraggio di abbandonare definitivamente la teoria, sempre piu'
superata, del credito di valore ed i rimedi, approssimativi quanto
inadeguati, che ne sono la conseguenza. Egli e' convinto che per
obbligazione pecuniaria deve intendersi quella che ha per oggetto una
somma di denaro, a differenza di quella che ha per oggetto un bene
diverso dal denaro. Dissente da quanti riducono il concetto e l'
ambito della obbligazione pecuniaria solo a quella liquidata o
liquida dall' origine. L' esclusione dell' obbligazione liquidanda
dall' ambito delle obbligazioni pecuniarie e' arbitraria. Questo
credito deve essere "assimilato" a quello pecuniario, non solo nell'
oggetto ma anche nella disciplina.
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| art. 1223 c.c.
art. 1224 c.c.
art. 1226 c.c.
art. 2056 c.c.
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