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218238
IDG951503828
95.15.03828 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Valcavi Giovanni
A proposito della teoria dei crediti di valore, della rivalutazione e degli interessi monetari nel risarcimento del danno
Nota a Cass. sez. un. civ. 17 febbraio 1995, n. 1712
Foro it., an. 120 (1995), fasc. 5, pt. 1, pag. 1473-1480
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D3053; D30703
L' esame critico della sentenza in epigrafe consente all' A. di affermare che essa, unitamente alla sentenza n. 7943/1995, rappresenta il punto di massima crisi e contraddizione della teoria dei crediti di valore, con particolare riguardo al risarcimento del danno. Ripercorse le tappe piu' significative attraverso le quali questa crisi si e' evidenziata, l' A. sostiene che si debba avere il coraggio di abbandonare definitivamente la teoria, sempre piu' superata, del credito di valore ed i rimedi, approssimativi quanto inadeguati, che ne sono la conseguenza. Egli e' convinto che per obbligazione pecuniaria deve intendersi quella che ha per oggetto una somma di denaro, a differenza di quella che ha per oggetto un bene diverso dal denaro. Dissente da quanti riducono il concetto e l' ambito della obbligazione pecuniaria solo a quella liquidata o liquida dall' origine. L' esclusione dell' obbligazione liquidanda dall' ambito delle obbligazioni pecuniarie e' arbitraria. Questo credito deve essere "assimilato" a quello pecuniario, non solo nell' oggetto ma anche nella disciplina.
art. 1223 c.c. art. 1224 c.c. art. 1226 c.c. art. 2056 c.c.



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