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| IDG951503830 | |
| 95.15.03830 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| Barone Carlo M.
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| Esercitazioni scolastiche e arbitrato
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| Osservazione a Cass. sez. I civ. 4 ottobre 1994, n. 8046
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| Foro it., an. 120 (1995), fasc. 5, pt. 1, pag. 1520-1523
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| D44642; D44643
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| Vengono richiamate le enunciazioni della Corte a sostegno della
conclusione riassunta nella massima che afferma che "il lodo di
arbitri rituali sottoscritto nel 1985, e non depositato, nella
cancelleria della Pretura del luogo in cui e' stato deliberato, nel
termine perentorio di un anno dal suo ricevimento, per l' efficacia
negoziale di cui e' munito tra le parti, consente a quella risultata
vincitrice in base alla pronuncia arbitrale di chiederne l'
adempimento mediante la instaurazione di un ordinario giudizio di
ricognizione, nell' ambito del quale il soccombente alla stregua
della medesima pronuncia puo' proporre sia l' azione di nullita' sia
quella di annullamento per incapacita' delle parti o degli arbitri,
ovvero per vizi del consenso, con esclusione di qualsiasi forma di
impugnazione per errori di giudizio o di diritto". L' A. sostiene che
tali enunciazioni, formulate con riferimento a vicenda caratterizzata
dalla proposizione, da parte di appaltatore di opere pubbliche, di
domanda di condanna della p.a. committente al pagamento della somma
al primo da arbitri rituali con lodo sottoscritto il 25 marzo 1985 e
non depositato nel termine perentorio di un anno previsto dall' art.
825 c.p.c. nel testo all' epoca vigente, non sembrano fornire
adeguata giustificazione della soluzione attinta.
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| art. 2 l. 9 febbraio 1983, n. 28
art. 3 l. 9 febbraio 1983, n. 28
art. 823 c.p.c.
art. 825 c.p.c.
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