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218240
IDG951503830
95.15.03830 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Barone Carlo M.
Esercitazioni scolastiche e arbitrato
Osservazione a Cass. sez. I civ. 4 ottobre 1994, n. 8046
Foro it., an. 120 (1995), fasc. 5, pt. 1, pag. 1520-1523
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D44642; D44643
Vengono richiamate le enunciazioni della Corte a sostegno della conclusione riassunta nella massima che afferma che "il lodo di arbitri rituali sottoscritto nel 1985, e non depositato, nella cancelleria della Pretura del luogo in cui e' stato deliberato, nel termine perentorio di un anno dal suo ricevimento, per l' efficacia negoziale di cui e' munito tra le parti, consente a quella risultata vincitrice in base alla pronuncia arbitrale di chiederne l' adempimento mediante la instaurazione di un ordinario giudizio di ricognizione, nell' ambito del quale il soccombente alla stregua della medesima pronuncia puo' proporre sia l' azione di nullita' sia quella di annullamento per incapacita' delle parti o degli arbitri, ovvero per vizi del consenso, con esclusione di qualsiasi forma di impugnazione per errori di giudizio o di diritto". L' A. sostiene che tali enunciazioni, formulate con riferimento a vicenda caratterizzata dalla proposizione, da parte di appaltatore di opere pubbliche, di domanda di condanna della p.a. committente al pagamento della somma al primo da arbitri rituali con lodo sottoscritto il 25 marzo 1985 e non depositato nel termine perentorio di un anno previsto dall' art. 825 c.p.c. nel testo all' epoca vigente, non sembrano fornire adeguata giustificazione della soluzione attinta.
art. 2 l. 9 febbraio 1983, n. 28 art. 3 l. 9 febbraio 1983, n. 28 art. 823 c.p.c. art. 825 c.p.c.



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