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218242
IDG951503832
95.15.03832 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Fabiani Massimo
Fallimento del promittente venditore, diritto alla casa e tutela dei creditori: un conflitto che non puo' essere mediato
Nota a Cass. sez. I civ. 27 agosto 1994, n. 7544 Cass. sez. I civ. 26 agosto 1994, n. 7522
Foro it., an. 120 (1995), fasc. 5, pt. 1, pag. 1540-1544
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D31332
Di frequente accadono vicende come quella che l' A. cosi' descrive. Un' impresa acquista un terreno, vi edifica unita' abitative, ottiene un finanziamento bancario, concede ipoteca su tutti gli immobili con mutuo non frazionato, stipula preliminari di compravendita, incassa l' intero prezzo o acconti rilevantissimi; procrastina la stipulazione dei contratti definitivi e poi fallisce. Trascurando le implicazioni "bancarottiere" della vicenda, l' A. esamina le conseguenze che ne derivano, con particolare riferimento alla sorte dei compratori. La giurisprudenza applica la norma di cui all' art. 72 comma 4 l. fall. Evidenziata la posizione "infausta" in cui vengono a trovarsi i compratori nel caso in cui, come quasi sempre accade, il curatore opti per lo scioglimento del contratto, l' A. esamina se ci siano mezzi di composizione del conflitto fra ragioni dei creditori e tutela dei compratori. A conclusione dell' indagine l' A. afferma che al promissario acquirente non resta che la scelta fra la rassegnazione e l' attesa di una riforma della norma di cui non si intravedono anticipazioni.
art. 72 comma 4 l. fall.



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