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| IDG951503832 | |
| 95.15.03832 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| Fabiani Massimo
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| Fallimento del promittente venditore, diritto alla casa e tutela dei
creditori: un conflitto che non puo' essere mediato
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| Nota a Cass. sez. I civ. 27 agosto 1994, n. 7544
Cass. sez. I civ. 26 agosto 1994, n. 7522
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| Foro it., an. 120 (1995), fasc. 5, pt. 1, pag. 1540-1544
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| D31332
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| Di frequente accadono vicende come quella che l' A. cosi' descrive.
Un' impresa acquista un terreno, vi edifica unita' abitative, ottiene
un finanziamento bancario, concede ipoteca su tutti gli immobili con
mutuo non frazionato, stipula preliminari di compravendita, incassa
l' intero prezzo o acconti rilevantissimi; procrastina la
stipulazione dei contratti definitivi e poi fallisce. Trascurando le
implicazioni "bancarottiere" della vicenda, l' A. esamina le
conseguenze che ne derivano, con particolare riferimento alla sorte
dei compratori. La giurisprudenza applica la norma di cui all' art.
72 comma 4 l. fall. Evidenziata la posizione "infausta" in cui
vengono a trovarsi i compratori nel caso in cui, come quasi sempre
accade, il curatore opti per lo scioglimento del contratto, l' A.
esamina se ci siano mezzi di composizione del conflitto fra ragioni
dei creditori e tutela dei compratori. A conclusione dell' indagine
l' A. afferma che al promissario acquirente non resta che la scelta
fra la rassegnazione e l' attesa di una riforma della norma di cui
non si intravedono anticipazioni.
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| art. 72 comma 4 l. fall.
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