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218243
IDG951503833
95.15.03833 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Piombo Domenico
Sull' ammissibilita' di locazioni "transitorie" stipulate come conduttore dallo Stato o altro ente pubblico territoriale
Nota a Cass. sez. III civ. 4 agosto 1994, n. 7246
Foro it., an. 120 (1995), fasc. 5, pt. 1, pag. 1551-1556
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D30640; D1218
La sentenza in epigrafe, che l' A. esamina criticamente, con particolare riguardo all' estensione alle locazioni considerate dall' art. 42 l. 392/1978 dell' ambito operativo del comma 5 dell' art. 27 stessa legge, consente all' A. di affrontare il tema della durata delle locazioni quando il conduttore sia lo Stato o un Ente pubblico territoriale. Conclusivamente l' A. esamina l' "Accordo 5 aprile 1994 in materia di contratti di locazione per esigenze abitative di carattere transitorio tra Comune di Venezia, Confedilizia e SUNIA-SICET-UNIAT" (che viene pubblicato in appendice), che prevede la stipulazione di contratti da parte del Comune in qualita' di conduttore, di durata non superiore a due anni. Secondo l' A., i contratti eventualmente stipulati in base a tale accordo, in deroga all' art. 42 l. 392/1978, sono "a rischio" di nullita' per cio' che concerne la durata.
art. 27 l. 27 luglio 1978, n. 392 art. 42 l. 27 luglio 1978, n. 392



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