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218244
IDG951503834
95.15.03834 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Menchini Sergio
Pluralita' di cause connesse per identita' di titolo, foro convenzionale esclusivo previsto per una di esse e (non) realizzabilita' del cumulo (soggettivo) processuale
Osservazione a Cass. sez. III civ. 1 luglio 1994, n. 6269
Foro it., an. 120 (1995), fasc. 5, pt. 1, pag. 1566-1567
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D4023
La massima della decisione annotata afferma che "qualora per una delle cause connesse per identita' del titolo sia previsto un foro convenzionale, non e' consentito dall' art. 33 c.p.c. lo spostamento di competenza, relativamente alle altre controversie, a favore di questo foro e non puo' essere costituito il cumulo processuale". L' A. richiama gli orientamenti che si confrontano in giurisprudenza e dottrina. Uno, secondo il quale qualora per una delle cause sia previsto un foro convenzionale esclusivo, il cumulo processuale per ragioni di connessione non e' attuabile. L' altro, secondo il quale la previsione di un foro convenzionale, sebbene esclusivo, non impedisce la modificazione delle regole ordinarie per ragioni di connessione. In conclusione l' A. afferma che le modifiche alla competenza territoriale, in presenza di piu' controversie causalmente connesse, sono consentite soltanto nel rispetto degli angusti confini tracciati dalla legge (art. 33 c.p.c.), vale a dire con deroga alle sole norme che stabiliscono il foro generale delle persone fisiche o giuridiche e ad esclusivo beneficio di questi ultimi fori; con la inevitabile conseguenza che il cumulo non puo' essere attuato, quante volte per una delle cause connesse le parti abbiano pattuito un foro speciale.
art. 33 c.p.c.



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