| 218245 | |
| IDG951503835 | |
| 95.15.03835 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
| |
| Bellantuono D.
| |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| Osservazione a Cass. sez. III civ. 20 giugno 1994, n. 5947
| |
| Foro it., an. 120 (1995), fasc. 5, pt. 1, pag. 1569-1570
| |
| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
| |
| D9144; D9140
| |
| | |
| | |
| | |
| | |
| La sentenza annotata ha seguito l' orientamento di cui alla sentenza
n. 4923/1992, nel senso che, afferma l' A., in mancanza di richiesta
di conversione da parte del concessionario per difetto dei
presupposti di legge, la ulteriore durata del contratto associativo
non convertito e' di dieci anni, salva la causa di esclusione di cui
all' art. 29 lett. a l. 203/1982. Come corollario di tale principio,
e' stato affermato che il concedente, che chieda il rilascio alla
scadenza del sesto anno successivo all' entrata in vigore della
legge, deve fornire la prova della mancata richiesta della
conversione in affitto da parte del concessionario e della
sussistenza, in capo al concessionario stesso, dei requisiti per la
conversione; e, in mancanza di tale prova, il contratto non
convertito ha la ulteriore durata di dieci anni. L' A., a chiarimento
della sentenza, richiama il dettato dell' art. 34 l. 203/1982 e i
contrasti giurisprudenziali riguardo all' ulteriore durata di sei o
dieci anni relativamente ai contratti associativi non convertiti in
affitto ex art. 25 l. 203/1982.
| |
| art. 25 l. 3 maggio 1982, n. 203
art. 34 lett. a l. 3 maggio 1982, n. 203
| |
| | |