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218245
IDG951503835
95.15.03835 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Bellantuono D.
Osservazione a Cass. sez. III civ. 20 giugno 1994, n. 5947
Foro it., an. 120 (1995), fasc. 5, pt. 1, pag. 1569-1570
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D9144; D9140
La sentenza annotata ha seguito l' orientamento di cui alla sentenza n. 4923/1992, nel senso che, afferma l' A., in mancanza di richiesta di conversione da parte del concessionario per difetto dei presupposti di legge, la ulteriore durata del contratto associativo non convertito e' di dieci anni, salva la causa di esclusione di cui all' art. 29 lett. a l. 203/1982. Come corollario di tale principio, e' stato affermato che il concedente, che chieda il rilascio alla scadenza del sesto anno successivo all' entrata in vigore della legge, deve fornire la prova della mancata richiesta della conversione in affitto da parte del concessionario e della sussistenza, in capo al concessionario stesso, dei requisiti per la conversione; e, in mancanza di tale prova, il contratto non convertito ha la ulteriore durata di dieci anni. L' A., a chiarimento della sentenza, richiama il dettato dell' art. 34 l. 203/1982 e i contrasti giurisprudenziali riguardo all' ulteriore durata di sei o dieci anni relativamente ai contratti associativi non convertiti in affitto ex art. 25 l. 203/1982.
art. 25 l. 3 maggio 1982, n. 203 art. 34 lett. a l. 3 maggio 1982, n. 203



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