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| IDG951503837 | |
| 95.15.03837 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| Miccolis Giuseppe
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| Efficacia degli atti di alienazione del bene pignorato appartenente
ad un terzo
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| Nota a ord. Pret. Abiategrasso 11 novembre 1993
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| Foro it., an. 120 (1995), fasc. 5, pt. 1, pag. 1691-1695
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| D432; D43202; D4382; D4390
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| Nel corso di una procedura esecutiva veniva sottoposto a pignoramento
un bene di proprieta' di un terzo, nel caso di specie una societa' di
leasing, la quale, nel corso dell' espropriazione, venuto a scadenza
il contratto di leasing aveva alienato il bene pignorato. Il terzo
acquirente della cosa pignorata aveva proposto opposizione di terzo
all' esecuzione ex art. 619 c.p.c. e istanza di sospensione ex art.
624 comma 1 c.p.c., deducendo l' illegittimita' dell' espropriazione
condotta su un bene che al momento del pignoramento apparteneva al
suo dante causa (la societa' di leasing), anch' esso terzo rispetto
al rapporto obbligatorio e al processo esecutivo. Il creditore
pignorante aveva, tra l' altro sostenuto l' inefficacia nei propri
confronti ex art. 2913 e ss. c.c. dell' atto di alienazione della
societa' di leasing al terzo opponente del bene pignorato. Il Pretore
ha ritenuto che l' atto di alienazione del bene pignorato fosse in
questa ipotesi efficace ed opponibile al creditore pignorante e a
quelli intervenuti. Secondo il Pretore l' art. 2913 c.c. "vale solo
per gli atti di alienazione del bene compiuti dal debitore dopo il
pignoramento e non per gli atti di alienazione compiuti da un terzo
su un bene pignorato ab origine al terzo stesso e non al debitore".
Di conseguenza, ritenuta "seria" l' opposizione di terzo all'
esecuzione, proposta dall' acquirente della cosa pignorata ha sospeso
con l' ordinanza in epigrafe il processo esecutivo. Richiamato cosi'
il caso, l' A. prende occasione da questa ordinanza per un'
interpretazione della disciplina dettata dall' art. 2913 e ss. c.c.
e, implicitamente, per esaminare la questione relativa ai poteri
dell' ufficiale giudiziario nella scelta dei beni mobili da
sottoporre a pignoramento.
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| art. 2913 c.c.
art. 2914 c.c.
art. 619 c.p.c.
art. 624 c.p.c.
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