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218247
IDG951503837
95.15.03837 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Miccolis Giuseppe
Efficacia degli atti di alienazione del bene pignorato appartenente ad un terzo
Nota a ord. Pret. Abiategrasso 11 novembre 1993
Foro it., an. 120 (1995), fasc. 5, pt. 1, pag. 1691-1695
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D432; D43202; D4382; D4390
Nel corso di una procedura esecutiva veniva sottoposto a pignoramento un bene di proprieta' di un terzo, nel caso di specie una societa' di leasing, la quale, nel corso dell' espropriazione, venuto a scadenza il contratto di leasing aveva alienato il bene pignorato. Il terzo acquirente della cosa pignorata aveva proposto opposizione di terzo all' esecuzione ex art. 619 c.p.c. e istanza di sospensione ex art. 624 comma 1 c.p.c., deducendo l' illegittimita' dell' espropriazione condotta su un bene che al momento del pignoramento apparteneva al suo dante causa (la societa' di leasing), anch' esso terzo rispetto al rapporto obbligatorio e al processo esecutivo. Il creditore pignorante aveva, tra l' altro sostenuto l' inefficacia nei propri confronti ex art. 2913 e ss. c.c. dell' atto di alienazione della societa' di leasing al terzo opponente del bene pignorato. Il Pretore ha ritenuto che l' atto di alienazione del bene pignorato fosse in questa ipotesi efficace ed opponibile al creditore pignorante e a quelli intervenuti. Secondo il Pretore l' art. 2913 c.c. "vale solo per gli atti di alienazione del bene compiuti dal debitore dopo il pignoramento e non per gli atti di alienazione compiuti da un terzo su un bene pignorato ab origine al terzo stesso e non al debitore". Di conseguenza, ritenuta "seria" l' opposizione di terzo all' esecuzione, proposta dall' acquirente della cosa pignorata ha sospeso con l' ordinanza in epigrafe il processo esecutivo. Richiamato cosi' il caso, l' A. prende occasione da questa ordinanza per un' interpretazione della disciplina dettata dall' art. 2913 e ss. c.c. e, implicitamente, per esaminare la questione relativa ai poteri dell' ufficiale giudiziario nella scelta dei beni mobili da sottoporre a pignoramento.
art. 2913 c.c. art. 2914 c.c. art. 619 c.p.c. art. 624 c.p.c.



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