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218249
IDG951503839
95.15.03839 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Ferraro A.
Osservazione a Cass. sez. un. pen. 11 novembre 1994
Foro it., an. 120 (1995), fasc. 5, pt. 2, pag. 278-280
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D60414
Coerentemente, sostiene l' A., la decisione in epigrafe, oltre a risolvere, a valle, il contrasto insorto nella giurisprudenza della Suprema Corte in ordine alla configurabilita' anche nel nuovo codice di rito della distinzione delle cause di inammissibilita' dell' impugnazione in "originarie" e "sopravvenute", chiarisce, a monte, che "gli artt. 576 c.p.p. del 1930 e 648 c.p.p. non possono essere utilizzati per individuare, nell' ambito della cognizione del giudice d' impugnazione, il rapporto tra le cause di inammissibilita' e le cause di non punibilita'", rilevando che "le due disposizioni in questione, come risulta dalla loro collocazione, sono dirette a disciplinare il giudicato ed a segnare l' inizio della fase esecutiva mentre e' dalle norme che regolano il processo che deve trarsi la disciplina dei rapporti tra cause di inammissibilita' e cause di non punibilita' (tutte rilevabili d' ufficio in ogni stato e grado del processo, a norma degli artt. 129 e 591 comma 4 c.p.p.) per stabilire quale tra esse debba prevalere sull' altra".
art. 129 c.p.p. art. 581 c.p.p. art. 606 c.p.p. art. 648 c.p.p. art. 576 c.p.p. 1930



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