| Coerentemente, sostiene l' A., la decisione in epigrafe, oltre a
risolvere, a valle, il contrasto insorto nella giurisprudenza della
Suprema Corte in ordine alla configurabilita' anche nel nuovo codice
di rito della distinzione delle cause di inammissibilita' dell'
impugnazione in "originarie" e "sopravvenute", chiarisce, a monte,
che "gli artt. 576 c.p.p. del 1930 e 648 c.p.p. non possono essere
utilizzati per individuare, nell' ambito della cognizione del giudice
d' impugnazione, il rapporto tra le cause di inammissibilita' e le
cause di non punibilita'", rilevando che "le due disposizioni in
questione, come risulta dalla loro collocazione, sono dirette a
disciplinare il giudicato ed a segnare l' inizio della fase esecutiva
mentre e' dalle norme che regolano il processo che deve trarsi la
disciplina dei rapporti tra cause di inammissibilita' e cause di non
punibilita' (tutte rilevabili d' ufficio in ogni stato e grado del
processo, a norma degli artt. 129 e 591 comma 4 c.p.p.) per stabilire
quale tra esse debba prevalere sull' altra".
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