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| IDG951503841 | |
| 95.15.03841 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| Belfiore E.
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| Un caso problematico di errore ai confini tra art. 5 e art. 47 comma
3 c.p.
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| Osservazione a Trib. Piacenza 27 settembre 1994
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| Foro it., an. 120 (1995), fasc. 5, pt. 2, pag. 315-318
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| D5002; D50108; D5206
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| La sentenza in epigrafe affronta la questione della distinzione tra
errori di diritto escludenti e non escludenti il dolo. Esaminato il
problema sul piano della teoria dell' errore e sul piano di
operativita' degli artt. 5 e 47 comma 3 c.p., l' A. esamina la
sentenza che si segnala, egli afferma, sotto un duplice profilo:
perche' spezza l' "incoercibile idiosincrasia" della giurisprudenza
all' applicazione del comma 3 dell' art. 47 c.p.; perche', col dare
buona prova di consapevolezza dei termini del dibattito teorico in
argomento, smentisce l' impressione di sbrigativa e pedissequa
applicazione della formula contenuta nella norma suddetta, ricavabile
da un esame complessivo delle pronunce in cui la giurisprudenza, pur
raramente, ha riconosciuto all' errore di diritto efficacia
escludente il dolo. Nella specie "i giudici hanno ritenuto
applicabile il comma 3 dell' art. 47 c.p., stante la convinzione
dell' imputato di introdurre armi nel territorio italiano con la
prescritta autorizzazione della competente autorita', atteso che gli
organi britannici di pubblica sicurezza lo avevano rassicurato circa
l' idoneita' del possesso della mera carta europea di arma da fuoco
di cui alla Dir. CEE 477/91".
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| art. 1 l. 2 ottobre 1967, n. 895
art. 7 l. 2 ottobre 1967, n. 895
art. 5 c.p.
art. 47 comma 3 c.p.
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