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218252
IDG951503842
95.15.03842 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Bozza M.
Osservazione a Trib. Venezia 14 febbraio 1994
Foro it., an. 120 (1995), fasc. 5, pt. 2, pag. 321-323
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D538; D2191; D31212; D302
La sentenza annotata afferma che non risponde, per gli illeciti tributari accertati a carico di una societa' in accomandita semplice, l' erede dell' unico accomandatario che non ha rinunciato all' eredita'. Il Tribunale giunge a questa conclusione sul rilievo che il coniuge dell' unico socio accomandatario di una societa' in accomandita semplice non acquista automaticamente la qualita' di socio, ed "a fortiori" non subentra nella posizione di accomandatario, per non aver rinunciato all' eredita' del coniuge deceduto. L' acquisto della qualita' di socio e, quindi, la continuazione della societa' possono derivare da un accordo "inter vivos", anche risultante da fatti concludenti. L' A. esamina la questione attraverso un' indagine giurisprudenziale e dottrinale sulla continuazione della societa' "iure hereditario" e sulla responsabilita' dell' erede.
art. 2322 c.c.



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