| La sentenza in epigrafe costituisce una delle prime verifiche
giurisprudenziali, afferma l' A., intervenute in tema di
favoreggiamento all' uso di sostanza stupefacenti, posto in essere
mediante prestazione di ausilio materiale, successivamente alle
modifiche introdotte dalla l. 162/1990 e all' entrata in vigore del
t.u. delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti di cui
al d.p.r. 309/1990. Il Tribunale ha ritenuto che la condotta in
oggetto (aver favorito una persona ad iniettarsi una dose di eroina,
sorreggendole il braccio e predisponendo intorno a questo, ad uso di
laccio emostatico, la stringa di una scarpa), riconducibile sotto la
vigenza della precedente disciplina all' ipotesi criminosa di cui
all' art. 76 l. 685/1975, che non sia piu' prevista dalla legge come
reato, poiche' tale ipotesi non e' stata riprodotta dalla nuova legge
sugli stupefacenti, che all' art. 82, introdotto proprio in
sostituzione del predetto art. 76, si limita ad incriminare le
condotte di istigazione, proselitismo ed induzione all' uso di
sostanze stupefacenti. L' A. esamina vari aspetti della questione
risolta dal Tribunale, attraverso ampi richiami di giurisprudenza e
dottrina, con particolare riguardo all' individuazione della
distinzione tra il concetto di "induzione" e quello di "agevolazione"
o "favoreggiamento".
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