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218253
IDG951503843
95.15.03843 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Genovese I.
Osservazione a Trib. Piacenza 23 novembre 1993
Foro it., an. 120 (1995), fasc. 5, pt. 2, pag. 326-329
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D51414
La sentenza in epigrafe costituisce una delle prime verifiche giurisprudenziali, afferma l' A., intervenute in tema di favoreggiamento all' uso di sostanza stupefacenti, posto in essere mediante prestazione di ausilio materiale, successivamente alle modifiche introdotte dalla l. 162/1990 e all' entrata in vigore del t.u. delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti di cui al d.p.r. 309/1990. Il Tribunale ha ritenuto che la condotta in oggetto (aver favorito una persona ad iniettarsi una dose di eroina, sorreggendole il braccio e predisponendo intorno a questo, ad uso di laccio emostatico, la stringa di una scarpa), riconducibile sotto la vigenza della precedente disciplina all' ipotesi criminosa di cui all' art. 76 l. 685/1975, che non sia piu' prevista dalla legge come reato, poiche' tale ipotesi non e' stata riprodotta dalla nuova legge sugli stupefacenti, che all' art. 82, introdotto proprio in sostituzione del predetto art. 76, si limita ad incriminare le condotte di istigazione, proselitismo ed induzione all' uso di sostanze stupefacenti. L' A. esamina vari aspetti della questione risolta dal Tribunale, attraverso ampi richiami di giurisprudenza e dottrina, con particolare riguardo all' individuazione della distinzione tra il concetto di "induzione" e quello di "agevolazione" o "favoreggiamento".
art. 76 l. 22 dicembre 1975, n. 685 art. 20 l. 26 giugno 1990, n. 162 art. 82 d.p.r. 9 ottobre 1990, n. 309



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