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218255
IDG951503845
95.15.03845 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Reggiani E.
Osservazione a Cons. Stato sez. V 8 giugno 1994, n. 614 TAR FV 17 ottobre 1994, n. 357
Foro it., an. 120 (1995), fasc. 5, pt. 3, pag. 266-280
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D18239; D540
Entrambe le sentenze affrontano il problema della necessita', o meno, di una specifica motivazione sulla sussistenza dell' interesse pubblico attuale a perseguire gli abusi edilizi, dopo che sia decorso un notevole arco di tempo dalla commissione degli stessi, in considerazione di un eventuale affidamento del privato sul consolidamento della situazione di fatto, pur illegittimamente, creata. La decisione del TAR nega l' obbligo di motivare l' ingiunzione di demolizione ex art. 7 l. 47/1985, anche se adottata a distanza di tempo dall' abuso. Anche la decisione del Consiglio di Stato, con riguardo alla sanzione pecuniaria ex art. 13 l. 765/1967, ritiene insussistente l' obbligo di motivare la persistenza dell' interesse pubblico a disporre la sanzione per l' abuso risalente nel tempo. I principi enunciati nelle due decisioni in epigrafe si inseriscono in un quadro giurisprudenziale ricco di posizioni discordanti che l' A. richiama. Viene proposta un' analisi dei precedenti giurisprudenziali in relazione alle singole fattispecie provvedimentali in materia di sanzioni edilizie, con riferimento all' ingiunzione di demolizione; alla demolizione d' ufficio; all' acquisizione del manufatto abusivo; alle sanzioni pecuniarie comminate in sostituzione del provvedimento di demolizione; alla natura permanente dell' illecito edilizio. Sulle varie problematiche in materia vengono anche segnalate le posizioni della dottrina.
art. 13 l. 6 agosto 1967, n. 765 art. 7 l. 28 febbraio 1985, n. 47



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