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| IDG951503845 | |
| 95.15.03845 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| Reggiani E.
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| Osservazione a Cons. Stato sez. V 8 giugno 1994, n. 614
TAR FV 17 ottobre 1994, n. 357
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| Foro it., an. 120 (1995), fasc. 5, pt. 3, pag. 266-280
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| D18239; D540
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| Entrambe le sentenze affrontano il problema della necessita', o meno,
di una specifica motivazione sulla sussistenza dell' interesse
pubblico attuale a perseguire gli abusi edilizi, dopo che sia decorso
un notevole arco di tempo dalla commissione degli stessi, in
considerazione di un eventuale affidamento del privato sul
consolidamento della situazione di fatto, pur illegittimamente,
creata. La decisione del TAR nega l' obbligo di motivare l'
ingiunzione di demolizione ex art. 7 l. 47/1985, anche se adottata a
distanza di tempo dall' abuso. Anche la decisione del Consiglio di
Stato, con riguardo alla sanzione pecuniaria ex art. 13 l. 765/1967,
ritiene insussistente l' obbligo di motivare la persistenza dell'
interesse pubblico a disporre la sanzione per l' abuso risalente nel
tempo. I principi enunciati nelle due decisioni in epigrafe si
inseriscono in un quadro giurisprudenziale ricco di posizioni
discordanti che l' A. richiama. Viene proposta un' analisi dei
precedenti giurisprudenziali in relazione alle singole fattispecie
provvedimentali in materia di sanzioni edilizie, con riferimento all'
ingiunzione di demolizione; alla demolizione d' ufficio; all'
acquisizione del manufatto abusivo; alle sanzioni pecuniarie
comminate in sostituzione del provvedimento di demolizione; alla
natura permanente dell' illecito edilizio. Sulle varie problematiche
in materia vengono anche segnalate le posizioni della dottrina.
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| art. 13 l. 6 agosto 1967, n. 765
art. 7 l. 28 febbraio 1985, n. 47
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