Banche dati professionali (ex 3270)
Stampa giuridica

Documento


218269
IDG951503859
95.15.03859 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Lapertosa Flavio
La finzione di avveramento della condizione nelle ipotesi di inerzia della parte avente interesse contrario alla sua verificazione
Nota a App. Milano 7 giugno 1994
Foro pad., an. 49 (1994), fasc. 2, pt. 1, pag. 196-199
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D306033; D306045; D4372
La "Standa" si era obbligata con contratto preliminare a vendere alla "Coop Lombarda" un magazzino di Besso, sotto la condizione (sospensiva) del consenso dei sindacati dei lavoratori di Besso al trasferimento di costoro presso altri negozi della "Standa". Le parti avevano precisato che l' assenso sindacale alla mobilita' del personale di Besso non avrebbe riguardato quei dipendenti che, a richiesta dell' acquirente "Coop" avessero accettato di rimanere nella stessa unita' di Besso. Sul rilievo che la "Standa" aveva omesso di chiedere ai sindacati il consenso alla mobilita' del personale, la promissoria acquirente aveva chiesto l' esecuzione in forma specifica del preliminare invocando l' avveramento fittizio della condizione ai sensi dell' art. 1359 c.c. La "Standa", a sua volta aveva eccepito la non imputabilita' della propria inerzia, giacche' la "Coop" non si era attivata per indicare preliminarmente quei dipendenti che intendesse trattenere presso il magazzino di Besso. Il Tribunale in primo grado e la Corte d' Appello, in fase di gravame hanno fatto propria la tesi della "Standa", ravvisando nell' inattivita' della "Coop" il difetto di un necessario antecedente logico all' attivita' omessa dall' altra parte. La soluzione data appare condivisibile. Tuttavia l' A. ritiene opportuna qualche puntualizzazione, poiche' la soluzione sottende il superamento di alcune questioni giuridiche che nella sentenza non risultano espressamente richiamate.
art. 1359 c.c. art. 2392 c.c.



Ritorna al menu della banca dati