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| IDG951503859 | |
| 95.15.03859 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| Lapertosa Flavio
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| La finzione di avveramento della condizione nelle ipotesi di inerzia
della parte avente interesse contrario alla sua verificazione
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| Nota a App. Milano 7 giugno 1994
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| Foro pad., an. 49 (1994), fasc. 2, pt. 1, pag. 196-199
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| D306033; D306045; D4372
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| La "Standa" si era obbligata con contratto preliminare a vendere alla
"Coop Lombarda" un magazzino di Besso, sotto la condizione
(sospensiva) del consenso dei sindacati dei lavoratori di Besso al
trasferimento di costoro presso altri negozi della "Standa". Le parti
avevano precisato che l' assenso sindacale alla mobilita' del
personale di Besso non avrebbe riguardato quei dipendenti che, a
richiesta dell' acquirente "Coop" avessero accettato di rimanere
nella stessa unita' di Besso. Sul rilievo che la "Standa" aveva
omesso di chiedere ai sindacati il consenso alla mobilita' del
personale, la promissoria acquirente aveva chiesto l' esecuzione in
forma specifica del preliminare invocando l' avveramento fittizio
della condizione ai sensi dell' art. 1359 c.c. La "Standa", a sua
volta aveva eccepito la non imputabilita' della propria inerzia,
giacche' la "Coop" non si era attivata per indicare preliminarmente
quei dipendenti che intendesse trattenere presso il magazzino di
Besso. Il Tribunale in primo grado e la Corte d' Appello, in fase di
gravame hanno fatto propria la tesi della "Standa", ravvisando nell'
inattivita' della "Coop" il difetto di un necessario antecedente
logico all' attivita' omessa dall' altra parte. La soluzione data
appare condivisibile. Tuttavia l' A. ritiene opportuna qualche
puntualizzazione, poiche' la soluzione sottende il superamento di
alcune questioni giuridiche che nella sentenza non risultano
espressamente richiamate.
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| art. 1359 c.c.
art. 2392 c.c.
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