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218270
IDG951503860
95.15.03860 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Poso Vincenzo Antonio
Brevi cenni sulla compensazione nelle procedure concorsuali
Nota a Trib. Pisa 27 settembre 1993
Foro pad., an. 49 (1994), fasc. 2, pt. 1, pag. 235-236
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D31331; D30521
La decisione in commento afferma che "i crediti divenuti liquidi ed esigibili prima dell' ammissione dell' imprenditore all' amministrazione controllata, successivamente dichiarato fallito, non possono essere compensati con un debito scaduto nel corso della medesima procedura, in quanto l' art. 56 l. fall. e' una norma eccezionale che non si applica all' amministrazione controllata". Esaminati alcuni aspetti della compensazione nelle procedure concorsuali, richiamando le posizioni della dottrina e della giurisprudenza sul tema, l' A. mostra di condividere la sentenza che fa propria, egli sostiene, l' opinione ormai consolidata sia nella giurisprudenza di legittimita' che in quella di merito.
art. 56 l. fall. art. 1243 c.c.



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