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Documento


218271
IDG951503861
95.15.03861 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Franzosi Mario, Fabre Dal Negro Ombretta
Il riciclaggio dei proventi da attivita' illecite. La disciplina svizzera
Foro pad., an. 49 (1994), fasc. 2, pt. 2, pag. 47-51
D8714; D95144
Perche' un sistema convenzionale teso a contrastare il "riciclaggio" e a fronteggiare la criminalita' organizzata possa risultare efficace e' indispensabile che esso includa fra i propri aderenti la Confederazione Elvetica. E' quanto e' avvenuto nel 1989, allorche' il Gruppo dei G7 diede vita ad un gruppo di esperti denominato FATF (Financial Action Task Force), con lo scopo di trovare e proporre misure contro il riciclaggio del denaro sporco. Tale gruppo di lavoro fu esteso anche alla Svizzera. L' A. esamina, quindi, le misure adottate dalla Direttiva CEE 91/308 concernente la prevenzione del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi illeciti. Esamina infine la situazione elvetica in materia.
Dir. CEE 91/308 art. 305 codice penale (Svizzera)



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