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| IDG951503866 | |
| 95.15.03866 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| Bassan Gianluca
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| Il parcheggio come pertinenza obbligatoria
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| Nota a Cass. sez. II civ. 7 maggio 1994, n. 4465
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| Foro pad., an. 49 (1994), fasc. 3-4, pt. 1, pag. 303-313
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| D30403; D1872
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| La sentenza annotata afferma la nullita' della clausola che esclude
dall' immobiliare venduta lo spazio condominiale adibito a
parcheggio. Pertanto "spetta all' acquirente il diritto reale d' uso
di tale spazio e al venditore l' integrazione del corrispettivo da
considerarsi tra le parti o, in difetto, da determinarsi dal
giudice". Ripercorsa l' evoluzione della materia in riferimento ai
c.d. parcheggi obbligatori (ponte) realizzati ai sensi dell' art. 18
l. 765/1967, ai c.d. parcheggi Tognoli realizzati ai sensi dell' art.
9 l. 122/1989 e ai parcheggi "liberi"; richiamate le posizioni della
letteratura sul tema, nonche' gli indirizzi della giurisprudenza, l'
A. approfondisce l' esame della questione con particolare riguardo
alla natura del parcheggio come pertinenza obbligatoria. A
conclusione dell' indagine l' A. afferma che sia per i parcheggi
ponte che per quelli Tognoli, il rapporto con l' immobile a cui si
riferiscono deve essere inteso come una pertinenza obbligatoria
legata in maniera indissolubile all' appartamento: soluzioni
interpretative diverse (soprattutto per i parcheggi ponte)
renderebbero piu' difficoltoso il perseguimento delle finalita'
pubblicistiche volte ad evitare dannosi ingombri causati da soste
incontrollate.
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| art. 18 l. 6 agosto 1967, n. 765
art. 26 l. 28 febbraio 1985, n. 47
art. 2 comma 2 l. 24 marzo 1989, n. 122
art. 9 l. 24 marzo 1989, n. 122
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