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218276
IDG951503866
95.15.03866 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Bassan Gianluca
Il parcheggio come pertinenza obbligatoria
Nota a Cass. sez. II civ. 7 maggio 1994, n. 4465
Foro pad., an. 49 (1994), fasc. 3-4, pt. 1, pag. 303-313
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D30403; D1872
La sentenza annotata afferma la nullita' della clausola che esclude dall' immobiliare venduta lo spazio condominiale adibito a parcheggio. Pertanto "spetta all' acquirente il diritto reale d' uso di tale spazio e al venditore l' integrazione del corrispettivo da considerarsi tra le parti o, in difetto, da determinarsi dal giudice". Ripercorsa l' evoluzione della materia in riferimento ai c.d. parcheggi obbligatori (ponte) realizzati ai sensi dell' art. 18 l. 765/1967, ai c.d. parcheggi Tognoli realizzati ai sensi dell' art. 9 l. 122/1989 e ai parcheggi "liberi"; richiamate le posizioni della letteratura sul tema, nonche' gli indirizzi della giurisprudenza, l' A. approfondisce l' esame della questione con particolare riguardo alla natura del parcheggio come pertinenza obbligatoria. A conclusione dell' indagine l' A. afferma che sia per i parcheggi ponte che per quelli Tognoli, il rapporto con l' immobile a cui si riferiscono deve essere inteso come una pertinenza obbligatoria legata in maniera indissolubile all' appartamento: soluzioni interpretative diverse (soprattutto per i parcheggi ponte) renderebbero piu' difficoltoso il perseguimento delle finalita' pubblicistiche volte ad evitare dannosi ingombri causati da soste incontrollate.
art. 18 l. 6 agosto 1967, n. 765 art. 26 l. 28 febbraio 1985, n. 47 art. 2 comma 2 l. 24 marzo 1989, n. 122 art. 9 l. 24 marzo 1989, n. 122



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