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218282
IDG951503872
95.15.03872 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Miele Claudio
I legittimati passivi all' azione ex art. 1669 c.c.
Nota a Trib. Roma 17 novembre 1993
Foro pad., an. 49 (1994), fasc. 3-4, pt. 1, pag. 379-386
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D3173; D30716; D30702
Secondo la sentenza annotata "la natura extracontrattuale della responsabilita' prevista dall' art. 1669 c.c. a carico del costruttore comporta che in essa possano concorrere solidalmente il progettista ed il direttore dei lavori ai sensi dell' art. 2055 c.c., indipendentemente dalla fonte della rispettiva nomina". L' A. evidenzia la ricostruzione operata dalla sentenza, secondo la quale la legittimazione passiva del progettista viene affermata non attribuendo al medesimo la qualita' di "costruttore", secondo un orientamento giurisprudenzialmente favorevole ad un' ampia lettura dell' art. 1669 c.c., ma facendo ricorso al concetto di concorrente nell' evento dannoso. Sulla ritenuta applicabilita' dell' art. 2055 c.c. si incentra criticamente la nota.
art. 1669 c.c. art. 2053 c.c. art. 2055 c.c.



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